Art. 11
(Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete)
1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o piu'
provvedimenti del Ministro delle comunicazioni, di concerto, per
quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della sanita',
dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione e sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le
occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di
corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in
relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della
protezione di dati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli
operatori che svolgono servizi postali.