Art. 12
(Qualita' del servizio universale)
1. L'autorita' di regolamentazione, al fine di garantire un servizio
postale di buona qualita', stabilisce, sentito il consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio
universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo,
essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed
alla regolarita' ed affidabilita' dei servizi . Detti standard sono
recepiti nella carta della qualita' del servizio pubblico postale, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 43 del 22 febbraio 1994.
2. La qualita' per i Servizi transfrontalieri intracomunitari e'
stabilita in conformita' agli obiettivi indicati nell'allegato al
presente decreto.
3. L'autorita' di regolamentazione informa la Commissione europea
circa le norme di qualita' adottate. L'autorita', in presenza di
particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, puo'
stabilire deroghe agli obiettivi di qualita', comunicandole alla
Commissione predetta ed alle autorita' di regolamentazione dei Paesi
membri.
4. Il controllo della qualita' e' svolto dall'autorita' di
regolamentazione; sulla programmazione della relativa attivita' e'
sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
L'autorita' di regolamentazione effettua verifiche su base
campionaria delle prestazioni con regolarita' avvalendosi di un
organismo specializzato indipendente selezionato dall"autorita' di
regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri
inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a
carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono
pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese
misure correttive.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 11
luglio 1995, n. 273:
"Art. 2 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi
pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni
interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica
per i settori individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma
2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e riportati nell'allegato elenco n. 2.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle
norme del ''Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni'' adottate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica.
2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre
centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti
di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei
servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla
direttiva e dello schema generale di riferimento,
dandone adeguata pubblicita' agli utenti e comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica".
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 gennaio 1994 fissa i principi cui deve essere
uniformata l'erogazione dei servizi pubblici.