Art. 13
Tariffe
1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura
massima, dall'autorita' di regolamentazione, sentito il Nucleo di
consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS)
e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei
costi del servizio e del recupero di efficienza.
2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale,
che esulano dall'area della riserva, sono determinati, nella misura
massima, dall'autorita' di regolamentazione in coerenza con la
struttura tariffaria dei servizi riservati.
3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili
all'insieme degli utenti;
b) essere correlati ai costi;
c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per
l'intero territorio nazionale;
d) non escludere la facolta' del fornitore del servizio universale di
concludere con i clienti accordi individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatori.