Art. 13
                               Tariffe

  1.  Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura
massima,  dall'autorita'  di  regolamentazione,  sentito il Nucleo di
consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS)
e  in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei
costi del servizio e del recupero di efficienza.
  2.  I  prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale,
che  esulano  dall'area della riserva, sono determinati, nella misura
massima,  dall'autorita'  di  regolamentazione  in  coerenza  con  la
struttura tariffaria dei servizi riservati.
  3.  Le  tariffe  ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) essere  ragionevoli  e  permettere  di fornire servizi accessibili
   all'insieme degli utenti;
b) essere correlati ai costi;
c) essere  fissati,  ove  opportuno o necessario, in misura unica per
   l'intero territorio nazionale;
d) non escludere la facolta' del fornitore del servizio universale di
   concludere con i clienti accordi individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatori.