Art. 14 Reclami 1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualita' di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari: e' fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente. 2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi all'autorita' di regolamentazione. 3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale e' chiamato a rispondere dei disservizi, e' previsto un sistema di rimborso o di compensazione. 4. E' fatta salva la facolta' di adire l'autorita' giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1, 2 e 3; 5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti.