Art. 14
Reclami
1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della
riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella
carta della qualita' di cui all'articolo 12, comma 1, procedure
trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami
degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale
uniformate ai principi comunitari: e' fissato anche il termine per la
trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo
esito all'utente.
2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente,
l'interessato puo' rivolgersi all'autorita' di regolamentazione.
3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale e' chiamato
a rispondere dei disservizi, e' previsto un sistema di rimborso o di
compensazione.
4. E' fatta salva la facolta' di adire l'autorita' giurisdizionale
indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1,
2 e 3;
5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente
informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono
stati gestiti.