Art. 14
                               Reclami

  1.  Relativamente  al  servizio  universale,  compresa l'area della
riserva,  sono  previste dal fornitore del servizio universale, nella
carta  della  qualita'  di  cui  all'articolo  12, comma 1, procedure
trasparenti,  semplici  e  poco  onerose  per la gestione dei reclami
degli  utenti,  ivi comprese le procedure conciliative in sede locale
uniformate ai principi comunitari: e' fissato anche il termine per la
trattazione  dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo
esito all'utente.
  2.  Qualora  il  reclamo  non  abbia avuto risultato soddisfacente,
l'interessato puo' rivolgersi all'autorita' di regolamentazione.
  3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale e' chiamato
a  rispondere dei disservizi, e' previsto un sistema di rimborso o di
compensazione.
  4.  E' fatta salva la facolta' di adire l'autorita' giurisdizionale
indipendentemente  dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1,
2 e 3;
  5.  Il  fornitore  del  servizio  universale  pubblica  annualmente
informazioni  relative  al  numero dei reclami ed al modo in cui sono
stati gestiti.