Art. 15
(Contributi)
1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale
rimborsano all'autorita' di regolamentazione le spese amministrative
di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorita' stessa,
aderenti ai costi.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti
riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.