Art. 16
(Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni)
1. Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi
riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono
debitamente affrancati.
2. Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di
riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto
dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali.
Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le
spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle
consultazioni elettorali.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dei articoli 41, 44 e 54 del codice
postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n.
156 del 1973:
"Art. 41 (Eccezioni all'esclusivita'). - La disposizione
dell'art. 39 non si applica:
a) ai privati, i quali siano latori di lettere,
occasionalmente e senza fine di lucro;
b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di
corrispondenze epistolari, per le quali sia stato
soddisfatto il diritto postale mediante impronte di
macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente
annullati da un ufficio postale o direttamente dal
mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile
della data d'inizio del trasporto stesso;
c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze
epistolari che una persona invia eccezionalmente ad
un'altra per mezzo di apposito incaricato;
d) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di
corrispondenze epistolari nelle localita' e nei giorni
in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti
stabiliti dal regolamento;
e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle
imprese di linee ferroviarie e tramviarie in
servizio pubblico o di linee automobilistiche o di
navigazione marittima, od aerea, sovvenzionate dallo
Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione
e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti
stabiliti dal regolamento".
"Art. 44 (Francatura delle corrispondenze). -
Tutte le corrispondenze; ad eccezione di quelle
epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via
ordinaria, devono essere francate per intero dal
mittente.
Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte,
spedite in via ordinaria, non francate o francate
insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa
doppia dell'importo della francatura mancante, a carico
del destinatario.
Le altre corrispondenze non hanno corso".
"Art. 54 (Tassa a carico del destinatario). - Le
corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate,
spedite dagli uffici statali a totale carico del
bilancio dello Stato in via ordinaria, in
raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate
con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di
enti, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse
pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal
mittente.
Il trattamento previsto dal precedente comma e'
esteso alle corrispondenze ufficiali spedite dai sindaci
nella loro esclusiva qualita' di ufficiali di Governo,
purche' sugli invii sia apposto un contrassegno che ne
attesti la provenienza con l'esplicita dichiarazione
che trattasi di atti del sindaco nella sua qualita' di
ufficiale di Governo.
Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati
riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura,
trasmessi in raccomandazione dai medici agli istituti
assicuratori ed all'autorita' di pubblica sicurezza".