Art. 19
(Responsabilita')
1. La disciplina della responsabilita' per la fornitura del servizio
universale e' fissata dall'articolo 6 del codice postale e delle
telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. Per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si
applicano le norme di diritto civile.
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del codice postale e
delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del
1973:
"Art. 6 (Esclusione o limitazione di responsabilita'). -
L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' per i
servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni
fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla
legge.
La medesima norma e' applicabile ai concessionari dei
servizi".