Art. 19 
                          (Responsabilita') 
1. La disciplina della responsabilita' per la fornitura del  servizio
universale e' fissata dall'articolo 6  del  codice  postale  e  delle
telecomunicazioni  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 
2. Per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si
applicano le norme di diritto civile. 
 
           Nota all'art. 19: 
            - Si riporta il testo dell'art. 6 del  codice  postale  e
          delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R.  n.  156  del
          1973: 
            "Art. 6 (Esclusione o limitazione di responsabilita').  -
          L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' per i
          servizi postali, di bancoposta  e  delle  telecomunicazioni
          fuori dei casi e dei limiti espressamente  stabiliti  dalla
          legge. 
            La medesima norma e'  applicabile  ai  concessionari  dei
          servizi".