Art. 2
Autorita' di regolamentazione
1. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il
Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto legge 1 dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio
universale conformemente alla normativa comunitaria vigente
applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio
previsto dall'articolo 23 comma 2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del
servizio universale;
e) determina i parametri di qualita' del servizio universale e
organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che
compongono il servizio stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione
contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del
servizio universale;
g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la
posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai
principi seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di
trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in
entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di
servizio fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso
alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non
discriminazione;
i) vigila affinche' il fornitore del servizio universale faccia
riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e
debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale
siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle
caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto
riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e
il livello di qualita';
m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento
di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonche'
delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che
esulano dal campo di applicazione del servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze
individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di
autorizzazioni generali;
p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di
adeguamento delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di
contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio
universale e trasmette dette informazioni alla Commissione
europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio
universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle
informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono
stati gestiti.
Nota all'art. 2:
- Per la legge n. 71 del 1994 vedansi note alle premesse.