Art. 2 Autorita' di regolamentazione 1. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il Ministero delle comunicazioni. 2. In particolare l'autorita' di regolamentazione: a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; b) definisce l'ambito dei servizi riservati; c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'articolo 23 comma 2; d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale; e) determina i parametri di qualita' del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso; f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale; g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti: 1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata; 2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita; 3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie; h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione; i) vigila affinche' il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate; l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'; m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale; n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali; o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali; p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; q) provvede all'emissione delle carte valori postali; r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe; s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta; t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.
Nota all'art. 2: - Per la legge n. 71 del 1994 vedansi note alle premesse.