Art. 2
                    Autorita' di regolamentazione

  1.  L'autorita'  di  regolamentazione  del  settore  postale  e' il
Ministero delle comunicazioni.
  2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
a) espleta  le  competenze attribuitegli dal decreto legge 1 dicembre
   1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio
   1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
c) opera  la  scelta  del  fornitore  o  dei  fornitori  del servizio
   universale   conformemente   alla  normativa  comunitaria  vigente
   applicabile  ai  servizi postali al termine del regime transitorio
   previsto dall'articolo 23 comma 2;
d) verifica  il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del
   servizio universale;
e) determina  i  parametri  di  qualita'  del  servizio  universale e
   organizza  un sistema di controllo periodico delle prestazioni che
   compongono il servizio stesso;
f) assicura  il  rispetto  degli  obblighi  legati  alla  separazione
   contabile  tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del
   servizio universale;
g) vigila  affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la
   posta   transfrontaliera   intracomunitaria  siano  improntati  ai
   principi seguenti:
   1)  fissazione  delle  spese  terminali  in  relazione ai costi di
   trattamento  e  di  distribuzione  della posta transfrontaliera in
   entrata;
   2)  collegamento  dei  livelli di remunerazione con la qualita' di
   servizio fornita;
   3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso
   alla  rete  postale  pubblica  in  condizioni di trasparenza e non
   discriminazione;
i) vigila  affinche'  il  fornitore  del  servizio  universale faccia
   riferimento  alle  norme tecniche adottate a livello comunitario e
   debitamente pubblicate;
l) accerta  che  nell'ambito,  della gestione del servizio universale
   siano   date   pubblicamente   agli   utenti   informazioni  sulle
   caratteristiche  dei  servizi  offerti,  in particolare per quanto
   riguarda  le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e
   il livello di qualita';
m) procede  al  rilascio delle licenze individuali per l'espletamento
   di  prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonche'
   delle  autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che
   esulano dal campo di applicazione del servizio universale;
n) garantisce  il  rispetto  degli  obblighi  imposti  con le licenze
   individuali;
o) espleta   i  controlli  nei  riguardi  dei  soggetti  titolari  di
   autorizzazioni generali;
p) definisce  la  nozione di "numero significativo di persone" di cui
   all'articolo  1,  comma  2, lettera h), e ne cura la pubblicazione
   nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre  a  determinare  la  struttura tariffaria ed il metodo di
   adeguamento delle tariffe;
s) tiene   a   disposizione   le  informazioni  circa  i  sistemi  di
   contabilita'  dei  costi  applicati  dal  fornitore  del  servizio
   universale   e   trasmette  dette  informazioni  alla  Commissione
   europea, su richiesta;
t) assicura   il   rispetto  da  parte  del  fornitore  del  servizio
   universale    dell'obbligo    di   pubblicazione   annuale   delle
   informazioni  relative  al numero di reclami e al modo in cui sono
   stati gestiti.
 
           Nota all'art. 2:
            - Per la legge n. 71 del 1994 vedansi note alle premesse.