Art. 21
Sanzioni
1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni
degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e
dei servizi riservati, e' sanzionato con pena pecuniaria
amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi
all'espletamento del servizio universale, l'autorita' di
regolamentazione, previa diffida, puo' disporre la revoca
dell'affidamento del servizio stesso.
3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del
servizio universale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa
da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui
l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio
universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e'
punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio
universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere,
laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e' punito con
sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e'
punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a
lire trenta milioni.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione
generale e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire
un milione a lire dieci milioni.
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente
articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.