Art. 21
                              Sanzioni

  1.  Il  fornitore  del  servizio  universale, in caso di violazioni
degli  obblighi  connessi  all'espletamento del servizio universale e
dei   servizi   riservati,   e'   sanzionato   con   pena  pecuniaria
amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
  2.  In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi
all'espletamento    del    servizio    universale,   l'autorita'   di
regolamentazione,   previa   diffida,   puo'   disporre   la   revoca
dell'affidamento del servizio stesso.
  3.  Chiunque  espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del
servizio  universale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa
da  lire  dieci  milioni  a  lire cento milioni, salvo il caso in cui
l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.
  4.  Chiunque  espleti  servizi  rientranti nell'ambito del servizio
universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e'
punito  con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni.
  5.  Chiunque  espleti  servizi al di fuori dell'ambito del servizio
universale  senza  aver  prodotto la dichiarazione o senza attendere,
laddove  previsto,  il  prescritto  periodo  di  tempo  e' punito con
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da lire un milione a lire dieci
milioni.
  6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e'
punito  con  sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a
lire trenta milioni.
  7.   Chiunque  violi  gli  obblighi  inerenti  alla  autorizzazione
generale  e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire
un milione a lire dieci milioni.
  8.  La  competenza  ad  irrogare  le sanzioni previste dal presente
articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.