Art. 22
(Norme finali)
1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente
provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del
codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle
prestazioni di servizi al pubblico.
2. Le condizioni generali di servizio, fissate dal fornitore del
servizio universale, sono approvate dal Ministro delle comunicazioni,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione.