Art. 22 
                           (Norme finali) 
1.  Ai  servizi  postali,  per  quanto  non  stabilito  dal  presente
provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le  norme  del
codice civile e le altre norme di carattere  generale  inerenti  alle
prestazioni di servizi al pubblico. 
2. Le condizioni generali di  servizio,  fissate  dal  fornitore  del
servizio universale, sono approvate dal Ministro delle comunicazioni,
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed
entrano in vigore  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione.