Art. 23 (Norme transitorie) 1. Al fornitore del servizio universale, fino al 31 dicembre 2000, sono riservati i servizi di cui all'articolo 4, salvo quanto disposto dal comma 7. Con decorrenza dal 1 gennaio 2001 l'autorita' di regolamentazione determina, e successivamente aggiorna con cadenza triennale, l'ambito della riserva, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, sulla base di periodiche verifiche degli oneri di detto servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all'articolo 7. 2. In sede di prima attuazione, con riferimento all'articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale e' affidato alla societa' p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall'autorita' di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria. 3. In relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all'articolo 29, numero 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. hanno validita' fino al 31 dicembre 2000. Ferme restando le disposizioni del comma 7, le concessioni sono estese all'ambito della riserva di cui all'articolo 4, fatta eccezione per gli invii indicati dal comma 5 di detto articolo 4, nel rispetto delle modalita' sancite dall'art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 121 e seguenti del regolamento di esecuzione riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655. 4. I concessionari di cui al comma 3 proseguono nei versamenti di quanto da loro dovuto fino al 31 dicembre 2000 secondo le modalita' in vigore: le relative somme, comprese quelle versate dal 1 gennaio 1994, rimangono acquisite alla societa' per azioni Poste Italiane a titolo di contribuzione agli oneri del servizio universale. 5. La societa' Poste Italiane puo' realizzare accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni di cui all'art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualita' dei servizi stessi anche attraverso l'utilizzazione delle professionalita' gia' esistenti. 6. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 29, numero 2 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, possono continuare ad avvalersi della concessione, secondo le modalita' dettate dal comma 4, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 per gli invii di corrispondenza generati telematicamente, in ordine alla fase di recapito, e per la posta transfrontaliera, gli invii postali, non facenti parte dell'esclusivita' postale secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dall'area di riserva di cui all'articolo 4 fino alla individuazione, da parte dell'Autorita' di regolamentazione, degli invii la cui inclusione nella riserva si rende necessaria sulla base della verifica degli oneri di servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all'articolo 7, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'autorita' di regolamentazione si pronuncia entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte della societa' Poste Italiane dei dati necessari ad effettuare la verifica degli oneri del servizio universale.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: "Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concesisone ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformita' alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto di concessione in conformita' ai principi generali vigenti in materia. 3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogare per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle. 4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilita' e di necessita' e di urgenza, gia' spettanti agli enti originari". - Per il decreto ministeriale 5 agosto 1997, vedansi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 29, n. 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del 1973: "Art. 29 (Concessione di servizi postali). - Il direttore provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi: 1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza". - Si riporta il testo degli articoli da 121 a 138 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655: "Art. 121 (Requisiti per ottenere le concessioni postali). - Le concessioni dei servizi postali di cui all'art. 29 del codice postale non possono essere accordate a minorenni, ed a chiunque non possegga, a giudizio dell'Amministrazione, i necessari requisiti di moralita' e solvibilita' o non dia garanzia per il buon andamento del servizio. Art. 122 (Vigilanza e controllo dell'Amministrazione). - La ditta concessionaria e' sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione, i cui agenti muniti di apposita autorizzazione hanno facolta' di accedere negli uffici del concessionario per controllare la regolarita' della gestione. Il concessionario, a richiesta degli agenti medesimi, deve esibire i documenti ed i registri di servizio che e' obbligato a tenere e fornire tutte le informazioni necessarie alle indagini, inchieste e verifiche, dirette ad accertare la regolarita' del servizio. Gli agenti dell'Amministrazione hanno anche facolta' di ritirare, rilasciandone ricevuta, i documenti o registri che, a loro giudizio, non ritengano regolari o costituiscano la prova di infrazioni commesse dai concessionari. Art. 123 (Cauzione). - A garanzia degli obblighi assunti il concessionario deve prestare una cauzione nella misura e con le modalita' fissate dal capitolato d'oneri. Art. 124 (Sospensione e revoca della concessione). - La concessione di servizi postali a soggetti che esercitino un'attivita' per la quale sia prescritta l'autorizzazione di polizia e' sospesa o revocata qualora sia sospesa o revocata l'autorizzazione medesima. La concessione, fatta eccezione per quella di cui al n. 2) dell'art. 29 del codice postale, e' revocata, oltre che per mancato inizio dell'esercizio entro i termini stabiliti e per fatti imputabili al concessionario, anche per sospensione o abbandono volontario e ingiustificato dell'esercizio della concessione stessa e negli altri casi eventualmente specificati dai capitolati d'oneri. L'Amministrazione puo' revocare la concessione qualora accerti che il concessionario si avvale, sia pure occasionalmente, di prestazioni rese, anche al di fuori dell'orario di servizio, al personale dipendente dall'Amministrazione. Art. 125 (Incameramento della cauzione e risarcimento del danno). - I provvedimenti di sospensione o di revoca della concessione sono adottati dal direttore provinciale delle poste competente per territorio. Nel capitolato d'oneri devono essere indicati i casi in cui la revoca della concessione importa l'incameramento della cauzione ed il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno. Art. 126 (Obblighi del concessionario e dei suoi dipendenti). - Il concessionario ed i suoi dipendenti hanno, per quanto concerne il segreto epistolare, il segreto d'ufficio, l'integrita' delle corrispondenze, i sequestri, i pignoramenti e le opposizioni, gli stessi obblighi dei funzionari od agenti dell'amministrazione. Art. 127 (Durata della concessione). - La durata della concessione e' stabilita nei capitolati speciali d'oneri. Art. 128 (Irresponsabilita' dell'Amministrazione per l'attivita' dei concessionari). - L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'operato del concessionario e dei suoi dipendenti. Art. 129 (Recapito espressi in loco. Numero delle concessioni e tariffe). - L'Amministrazione ha facolta' di assentire ad enti od a privati la concessione per l'accettazione e la distribuzione per espresso di corrispondenze epistolari nell'ambito del territorio del comune di provenienza. La ditta concessionaria assume la denominazione di ''Agenzia privata autorizzata all'accettazione ed al recapito degli espressi in loco''. L'Amministrazione determina, in ogni citta', il numero delle concessioni in base alle esigenze locali e stabilisce la localita' in cui l'agenzia deve avere sede. Il concessionario non puo' stabilire tariffe inferiori a quelle vi- genti per i servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione. Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, e' tenuto a recapitare corrispondenze postali verso corresponsione di un compenso la cui misura e' stabilita dal capitolato d'oneri. Art. 130 (Canone dovuto dalle agenzie e modalita' di pagamento). - Il concessionario deve corrispondere all'Amministrazione un canone annuo, il cui importo viene determinato moltiplicando il numero degli espressi recapitati nell'anno precedente, con un minimo di tremila, per il corrispettivo unitario stabilito con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale; per il primo anno d'esercizio il canone vene commisurato al minimo di tremila espressi. Il canone deve essere pagato anticipatamente; qualora, pero', l'agenzia recapiti in media oltre diecimila espressi al mese, l'Amministrazione ha facolta' di consentire il pagamento del canone in dodicesimi anticipati. Il pagamento del canone viene effettuato mediante l'acquisto di speciali marche per un importo uguale al canone stesso. Salvo il disposto del successivo art. 133, non e' ammessa la restituzione del canone pagato, e le marche non utilizzate entro l'anno al quale il canone si riferisce debbono essere restituite intatte all'Amministrazione. L'Amministrazione tuttavia, quando concorrano speciali circostanze, puo' consentire la utilizzazione delle marche anzidette in conto del canone dell'anno successivo. Art. 131 (Applicazione delle marche speciali. Contravvenzioni all'esclusivita'). - Su ogni espresso da recapitare l'agenzia concessionaria deve, al momento dell'accettazione, applicare l'apposita marca postale, annullandola con bollo di forma rettangolare, ad inchiostro oleoso, recante il nominativo dell'agenzia e la data di accettazione. Non e' consentito al concessionario includere in una busta piu' oggetti di corrispondenza diretti allo stesso destinatario anche se provenienti dallo stesso mittente. Gli espressi sprovvisti della marca postale o muniti di marca postale non annullata o di francobolli aventi un valore inferiore all'affrancatura ordinaria e non annullati, che fossero trovati presso l'agenzia o in possesso dei suoi fattorini, o che risultassero comunque recapitati, si intendono accettati o recapitati in contravvenzione alla esclusivita', senza pregiudizio dei provvedimenti amministrativi previsti dal capitolato d'oneri a carico del concessionario. La marca postale deve essere applicata anche sulle ricevute di ritorno o sulle risposte del destinatario. Art. 132 (Rinnovazione della concessione). - La rinnovazione della concessione deve essere richiesta almeno sei mesi prima della scadenza e puo' essere assentita alle nuove condizioni eventualmente stabilite nel capitolato d'oneri. Nel caso di rinnovazione, il canone viene commisurato al numero degli espressi effettivamente recapitati nell'ultimo anno di esercizio della concessione precedente, fermo restando il minimo di 3.000 espressi. Art. 133 (Rimborso di quota parte del canone). - I capitolati speciali d'oneri devono prevedere che in caso di cessazione dell'esercizio o di revoca della concessione, l'Amministrazione puo' accordare il rimborso della quota parte del canone, relativa al periodo di tempo successivo al mese in cui la revoca o la cessazione ebbero effetto, quando la cessazione o la revoca dipendano da fatti non imputabili al titolare della concessione. Art. 134 (Obbligo di consegnare alla direzione provinciale le corrispondenze inesitate). - Le agenzie debbono consegnare alla direzione provinciale delle poste, dopo la giacenza di un mese, la corrispondenza di cui non sia stato possibile il recapito ai destinatari o la restituzione ai mittenti. Per tali corrispondenze valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 41 relativo alle corrispondenze postali inesitate. Art. 135 (Recapito corrispondenze da parte di banche, ditte ed enti e loro filiali). - La concessione a banche, ditte, istituti e enti di qualsiasi genere del servizio di recapito, con mezzi propri, delle loro corrispondenze epistolari, nell'ambito del comune ove e' ubicata la rispettiva sede, ha durata illimitata. Quando se ne faccia specifica richiesta, la concessione puo' essere estesa alle filiali, agenzie, o dipendenze del concessionario esistenti nel territorio della provincia, ma sempre limitatamente all'ambito del comune nel quale ciascuna di esse esercita la sua attivita'. In tal caso e' sufficiente una sola domanda ed un solo deposito cauzionale. Non e' consentito di comprendere in unica domanda piu' di una banca, ditta, istituto od ente, anche se dipendenti da unico amministratore. Art. 136 (Diritto dovuto dall'Amministrazione. Recapito fra filiali della stessa ditta in comuni limitrofi). - Per ogni corrispondenza da recapitare ai sensi dell'articolo precedente il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione un diritto, la cui misura e' stabilita con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale. Il diritto e' dovuto anche per le ricevute di ritorno, che non sostituiscano i libretti di consegna, e per le risposte dei destinatari. Sono esenti dal pagamento del diritto di cui ai precedenti commi le corrispondenze scambiate, nell'ambito dello stesso comune, fra le diverse sedi od uffici della medesima ditta titolare della concessione. Ai concessionari indicati nel precedente art. 135 e' consentito il recapito, con mezzi propri, della corrispondenza diretta alle filiali, agenzie o dipendenze del concessionario medesimo aventi sede in un comune confinante purche' sia corrisposto il diritto dovuto all'Amministrazione e nei pieghi spediti non sia contenuta corrispondenza diretta a terzi. Art. 137 (Modalita' di affrancatura). - Il diritto dovuto all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo precedente, viene corrisposto mediante l'impronta di macchine affrancatrici o con l'applicazione sulle corrispondenze delle marche previste dall'art. 131; le disposizioni di quest'ultimo articolo sono estese, in quanto compatibili, anche alle banche, ditte, istituti ed enti in genere autorizzati al recapito in loco delle loro corrispondenze con mezzi propri. Art. 138 (Concessione del servizio di recapito degli espressi postali mediante licitazione privata o trattativa privata). - La concessione del servizio di recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate da distribuirsi per espresso, di cui all'art. 29, n. 3, del codice postale, e' accordata previa licitazione privata tra ditte ritenute idonee. Se la licitazione sia andata deserta o l'aggiudicazione gia' avvenuta sia, per una qualsiasi ragione, annullata, la concessione puo' essere accordata a trattativa privata a ditta ritenuta idonea per un corrispettivo non superiore a quello stabilito per la licitazione ed alle condizioni stabilite dal capitolato d'oneri. Quando in una citta' esista una ditta gia' concessionaria del servizio di recapito dei telegrammi o per l'accettazione ed il recapito degli espressi in loco, la concessione per il recapito degli espressi postali puo' essere assentita alla ditta medesima con trattativa privata. L'impresa concessionaria deve assumere, od aggiungere a quella eventualmente esistente, la denominazione di ''Agenzia per il recapito degli espressi postali''". - Si riporta il testo dell'art. 29, n. 2, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del 1973: "Art. 29 (Concessione di servizi postali). - Il direttore provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi: 1) (omissis); 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono".