Art. 23 
                         (Norme transitorie) 
1. Al fornitore del servizio universale, fino al  31  dicembre  2000,
sono riservati i servizi di cui all'articolo 4, salvo quanto disposto
dal comma 7.  Con  decorrenza  dal  1  gennaio  2001  l'autorita'  di
regolamentazione determina, e successivamente  aggiorna  con  cadenza
triennale,  l'ambito  della  riserva,  nella  misura  necessaria   al
mantenimento  del  servizio  universale,  sulla  base  di  periodiche
verifiche degli oneri  di  detto  servizio  universale  gravanti  sul
fornitore  secondo  i  criteri  di  separazione  contabile   di   cui
all'articolo 7. 
2. In sede di prima attuazione, con riferimento all'articolo  14  del
decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale e' affidato
alla societa' p.a.  Poste  Italiane  per  un  periodo,  comunque  non
superiore a quindici  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, da determinarsi dall'autorita' di regolamentazione,
compatibilmente  con  il  processo  di   liberalizzazione   in   sede
comunitaria. 
3. In relazione a quanto disposto  dal  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
260 del 7 novembre 1997,  le  concessioni  di  cui  all'articolo  29,
numero 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.  hanno
validita' fino al 31 dicembre 2000. Ferme  restando  le  disposizioni
del comma 7, le concessioni sono estese all'ambito della  riserva  di
cui all'articolo 4, fatta eccezione per gli invii indicati dal  comma
5 di detto articolo 4, nel rispetto delle modalita' sancite dall'art. 
29, punto 1, del codice postale e delle  telecomunicazioni  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,  e
degli  articoli  121  e  seguenti  del  regolamento   di   esecuzione
riguardante i servizi delle corrispondenze e  dei  pacchi.  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655. 
4. I concessionari di cui al comma 3  proseguono  nei  versamenti  di
quanto da loro dovuto fino al 31 dicembre 2000 secondo  le  modalita'
in vigore: le relative somme, comprese quelle versate dal  1  gennaio
1994, rimangono acquisite alla societa' per azioni Poste  Italiane  a
titolo di contribuzione agli oneri del servizio universale. 
5. La  societa'  Poste  Italiane  puo'  realizzare  accordi  con  gli
operatori privati, anche dopo la scadenza delle  concessioni  di  cui
all'art. 29, punto 1, del codice postale e  delle  telecomunicazioni,
al fine di ottimizzare i servizi, favorendo  il  miglioramento  della
qualita' dei servizi stessi anche  attraverso  l'utilizzazione  delle
professionalita' gia' esistenti. 
6. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 29, numero 2  del
codice postale e delle telecomunicazioni approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, possono continuare
ad avvalersi della concessione,  secondo  le  modalita'  dettate  dal
comma 4, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 per  gli  invii  di
corrispondenza generati  telematicamente,  in  ordine  alla  fase  di
recapito, e per la posta transfrontaliera,  gli  invii  postali,  non
facenti parte dell'esclusivita' postale secondo la disciplina vigente
prima dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  esclusi
dall'area di riserva di cui all'articolo 4 fino alla  individuazione,
da parte dell'Autorita'  di  regolamentazione,  degli  invii  la  cui
inclusione  nella  riserva  si  rende  necessaria  sulla  base  della
verifica degli oneri di servizio universale  gravanti  sul  fornitore
secondo i criteri di separazione contabile di cui all'articolo  7,  e
comunque per un periodo non  inferiore  a  sei  mesi  dalla  data  di
entrata   in   vigore   del   presente   decreto.   L'autorita'    di
regolamentazione si pronuncia entro il 31 dicembre 1999 ovvero  entro
quattro mesi dalla data di  presentazione  da  parte  della  societa'
Poste Italiane dei dati necessari ad  effettuare  la  verifica  degli
oneri del servizio universale. 
 
           Note all'art. 23: 
            - Si riporta il testo dell'art. 14 del  decreto-legge  11
          luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, 
          dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: 
            "Art. 14. - 1.  Con  riferimento  agli  enti  di  cui  al
          presente capo ed alle societa' da essi  controllate,  tutte
          le attivita', nonche'  i  diritti  minerari,  attribuiti  o
          riservati  per  legge  o   con   atti   amministrativi   ad
          amministrazioni   diverse   da   quelle   istituzionalmente
          competenti,  ad  enti  pubblici,  ovvero   a   societa'   a
          partecipazione statale,  restano  attribuiti  a  titolo  di
          concesisone ai medesimi soggetti che  ne  sono  attualmente
          titolari. 
            2. Le concessioni di cui al  comma  1  sono  disciplinate
          dalle  amministrazioni  competenti  in   conformita'   alle
          disposizioni vigenti. Ove la materia non  sia  regolata  da
          leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto
          di concessione in conformita' ai principi generali  vigenti
          in materia. 
            3. Le concessioni di cui al comma  1  avranno  la  durata
          massima  prevista  dalle  norme   vigenti,   comunque   non
          inferiore a  venti  anni,  con  decorrenza  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
            4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti  di
          cui al comma 1, che siano gia' in  vigore,  sono  prorogare
          per  la  stessa   durata   prevista   dal   comma   3.   Le
          amministrazioni   competenti    potranno,    ove    occorra
          modificarle o integrarle. 
            4-bis. Fino alla emanazione di una nuova  disciplina,  le
          societa' per azioni derivate dalla  trasformazione  di  cui
          agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con
          i  medesimi  effetti,  le  attribuzioni   in   materia   di
          dichiarazione di pubblica utilita' e  di  necessita'  e  di
          urgenza, gia' spettanti agli enti originari". 
            - Per il decreto ministeriale 5 agosto 1997, vedansi note
          alle premesse. 
            - Si riporta il testo dell'art.  29,  n.  1,  del  codice
          postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R.  n.
          156 del 1973: 
            "Art. 29 (Concessione di servizi postali). - Il direttore
          provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione,
          nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi: 
            1)   accettazione   e   recapito   (per   espresso)    di
          corrispondenze epistolari entro i  confini  del  comune  di
          loro provenienza". 
            - Si riporta il testo degli articoli da  121  a  138  del
          D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655: 
            "Art.  121  (Requisiti  per   ottenere   le   concessioni
          postali). - Le  concessioni  dei  servizi  postali  di  cui
          all'art. 29 del codice postale non possono essere accordate
          a  minorenni,  ed  a  chiunque  non  possegga,  a  giudizio
          dell'Amministrazione, i necessari requisiti di moralita'  e
          solvibilita' o non dia garanzia per il buon  andamento  del
          servizio. 
            Art. 122 (Vigilanza e controllo dell'Amministrazione).  -
          La ditta concessionaria e' sottoposta alla vigilanza ed  al
          controllo dell'Amministrazione,  i  cui  agenti  muniti  di
          apposita autorizzazione hanno facolta'  di  accedere  negli
          uffici del concessionario per  controllare  la  regolarita'
          della gestione. 
            Il concessionario, a  richiesta  degli  agenti  medesimi,
          deve esibire i documenti ed i registri di servizio  che  e'
          obbligato  a  tenere  e  fornire  tutte   le   informazioni
          necessarie alle indagini, inchieste e verifiche, dirette ad
          accertare  la  regolarita'   del   servizio.   Gli   agenti
          dell'Amministrazione  hanno  anche  facolta'  di  ritirare,
          rilasciandone ricevuta, i documenti o registri che, a  loro
          giudizio, non ritengano regolari o costituiscano  la  prova
          di infrazioni commesse dai concessionari. 
            Art. 123 (Cauzione). - A garanzia degli obblighi  assunti
          il concessionario deve prestare una cauzione nella misura e
          con le modalita' fissate dal capitolato d'oneri. 
            Art. 124 (Sospensione e revoca della concessione).  -  La
          concessione di servizi postali a  soggetti  che  esercitino
          un'attivita' per la quale sia  prescritta  l'autorizzazione
          di polizia e' sospesa o  revocata  qualora  sia  sospesa  o
          revocata l'autorizzazione medesima. 
            La concessione, fatta eccezione per quella di cui  al  n.
          2) dell'art. 29 del codice postale, e' revocata, oltre  che
          per mancato inizio dell'esercizio entro i termini stabiliti
          e  per  fatti  imputabili  al  concessionario,  anche   per
          sospensione  o  abbandono   volontario   e   ingiustificato
          dell'esercizio della concessione stessa e negli altri  casi
          eventualmente specificati dai capitolati d'oneri. 
            L'Amministrazione puo' revocare  la  concessione  qualora
          accerti  che  il  concessionario  si   avvale,   sia   pure
          occasionalmente, di prestazioni rese,  anche  al  di  fuori
          dell'orario   di   servizio,   al   personale    dipendente
          dall'Amministrazione. 
            Art. 125 (Incameramento della cauzione e risarcimento del
          danno). - I provvedimenti di sospensione o di revoca  della
          concessione sono adottati dal direttore 
          provinciale delle poste competente per territorio. 
            Nel capitolato d'oneri devono essere indicati i  casi  in
          cui la revoca  della  concessione  importa  l'incameramento
          della  cauzione  ed  il  diritto  dell'Amministrazione   al
          risarcimento del danno. 
            Art.  126  (Obblighi  del  concessionario  e   dei   suoi
          dipendenti). -  Il  concessionario  ed  i  suoi  dipendenti
          hanno,  per  quanto  concerne  il  segreto  epistolare,  il
          segreto d'ufficio,  l'integrita'  delle  corrispondenze,  i
          sequestri, i pignoramenti  e  le  opposizioni,  gli  stessi
          obblighi dei funzionari od agenti dell'amministrazione. 
            Art. 127 (Durata della concessione). -  La  durata  della
          concessione e' stabilita nei capitolati speciali d'oneri. 
            Art.  128  (Irresponsabilita'  dell'Amministrazione   per
          l'attivita' dei  concessionari).  -  L'Amministrazione  non
          assume alcuna responsabilita' per l'operato del 
          concessionario e dei suoi dipendenti. 
            Art.  129  (Recapito  espressi  in  loco.  Numero   delle
          concessioni e tariffe). - L'Amministrazione ha facolta'  di
          assentire  ad  enti  od  a  privati  la   concessione   per
          l'accettazione  e  la   distribuzione   per   espresso   di
          corrispondenze epistolari nell'ambito  del  territorio  del
          comune di provenienza. 
            La  ditta  concessionaria  assume  la  denominazione   di
          ''Agenzia  privata  autorizzata  all'accettazione   ed   al
          recapito degli espressi in loco''. 
            L'Amministrazione determina, in ogni  citta',  il  numero
          delle concessioni in base alle esigenze locali e stabilisce
          la localita' in cui l'agenzia deve avere sede. 
            Il concessionario non puo' stabilire tariffe inferiori  a
          quelle  vi-  genti  per  i  servizi  direttamente   gestiti
          dall'Amministrazione. 
            Il concessionario, a richiesta  dell'Amministrazione,  e'
          tenuto   a   recapitare   corrispondenze   postali    verso
          corresponsione di un compenso la cui  misura  e'  stabilita
          dal capitolato d'oneri. 
            Art. 130 (Canone dovuto  dalle  agenzie  e  modalita'  di
          pagamento).  -   Il   concessionario   deve   corrispondere
          all'Amministrazione un canone annuo, il cui  importo  viene
          determinato  moltiplicando   il   numero   degli   espressi
          recapitati nell'anno precedente, con un minimo di  tremila,
          per il corrispettivo unitario stabilito con i provvedimenti
          tariffari di cui all'art. 7  del  codice  postale;  per  il
          primo anno d'esercizio il canone vene commisurato al minimo
          di tremila espressi. 
            Il canone deve essere  pagato  anticipatamente;  qualora,
          pero', l'agenzia recapiti in media oltre diecimila espressi
          al mese, l'Amministrazione ha  facolta'  di  consentire  il
          pagamento del canone in dodicesimi anticipati. 
    

          Il   pagamento   del  canone  viene  effettuato  mediante
          l'acquisto  di  speciali  marche  per  un importo uguale al
          canone  stesso.  Salvo il disposto del successivo art. 133,
          non  e'  ammessa  la  restituzione  del canone pagato, e le
          marche  non  utilizzate  entro l'anno al quale il canone si
          riferisce     debbono     essere     restituite     intatte
          all'Amministrazione.
            L'Amministrazione  tuttavia,  quando  concorrano speciali
          circostanze,  puo' consentire la utilizzazione delle marche
          anzidette in conto del canone dell'anno successivo.
            Art.    131    (Applicazione   delle   marche   speciali.
          Contravvenzioni  all'esclusivita').  -  Su ogni espresso da
          recapitare   l'agenzia   concessionaria  deve,  al  momento
          dell'accettazione,   applicare  l'apposita  marca  postale,
          annullandola con bollo di forma rettangolare, ad inchiostro
          oleoso,  recante  il  nominativo  dell'agenzia e la data di
          accettazione.
            Non  e'  consentito  al  concessionario  includere in una
          busta  piu'  oggetti  di corrispondenza diretti allo stesso
          destinatario anche se provenienti dallo stesso mittente.
            Gli  espressi  sprovvisti della marca postale o muniti di
          marca  postale  non  annullata  o  di francobolli aventi un
          valore   inferiore   all'affrancatura   ordinaria   e   non
          annullati,  che  fossero  trovati  presso  l'agenzia  o  in
          possesso  dei  suoi  fattorini, o che risultassero comunque
          recapitati,   si   intendono   accettati  o  recapitati  in
          contravvenzione  alla  esclusivita',  senza pregiudizio dei
          provvedimenti   amministrativi   previsti   dal  capitolato
          d'oneri a carico del concessionario.
            La  marca  postale  deve  essere  applicata  anche  sulle
          ricevute di ritorno o sulle risposte del destinatario.
            Art.   132   (Rinnovazione   della   concessione).  -  La
          rinnovazione della concessione deve essere richiesta almeno
          sei  mesi prima della scadenza e puo' essere assentita alle
          nuove  condizioni  eventualmente  stabilite  nel capitolato
          d'oneri.
            Nel  caso di rinnovazione, il canone viene commisurato al
          numero degli espressi effettivamente recapitati nell'ultimo
          anno  di  esercizio  della  concessione  precedente,  fermo
          restando il minimo di 3.000 espressi.
            Art.  133  (Rimborso  di  quota  parte  del  canone). - I
          capitolati speciali d'oneri devono prevedere che in caso di
          cessazione  dell'esercizio  o  di revoca della concessione,
          l'Amministrazione  puo'  accordare  il rimborso della quota
          parte  del  canone, relativa al periodo di tempo successivo
          al  mese  in  cui la revoca o la cessazione ebbero effetto,
          quando  la  cessazione  o  la revoca dipendano da fatti non
          imputabili al titolare della concessione.
            Art.   134   (Obbligo   di   consegnare   alla  direzione
          provinciale  le  corrispondenze  inesitate).  -  Le agenzie
          debbono  consegnare alla direzione provinciale delle poste,
          dopo  la  giacenza di un mese, la corrispondenza di cui non
          sia  stato  possibile  il  recapito  ai  destinatari  o  la
          restituzione ai mittenti.
            Per tali corrispondenze valgono le disposizioni contenute
          nel precedente art. 41 relativo alle corrispondenze postali
          inesitate.
            Art.  135  (Recapito  corrispondenze  da parte di banche,
          ditte  ed  enti e loro filiali). - La concessione a banche,
          ditte,  istituti e enti di qualsiasi genere del servizio di
          recapito,  con  mezzi  propri,  delle  loro  corrispondenze
          epistolari,  nell'ambito  del  comune  ove  e'  ubicata  la
          rispettiva  sede, ha durata illimitata. Quando se ne faccia
          specifica richiesta, la concessione puo' essere estesa alle
          filiali, agenzie, o dipendenze del concessionario esistenti
          nel  territorio  della  provincia,  ma sempre limitatamente
          all'ambito  del  comune nel quale ciascuna di esse esercita
          la  sua  attivita'.  In  tal  caso  e' sufficiente una sola
          domanda ed un solo deposito cauzionale.
            Non e' consentito di comprendere in unica domanda piu' di
          una  banca, ditta, istituto od ente, anche se dipendenti da
          unico amministratore.
            Art.  136  (Diritto dovuto dall'Amministrazione. Recapito
          fra  filiali della stessa ditta in comuni limitrofi). - Per
          ogni  corrispondenza  da  recapitare ai sensi dell'articolo
          precedente  il  concessionario  e'  tenuto  a corrispondere
          all'Amministrazione  un diritto, la cui misura e' stabilita
          con  i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice
          postale.
            Il  diritto  e'  dovuto anche per le ricevute di ritorno,
          che  non  sostituiscano  i  libretti  di consegna, e per le
          risposte dei destinatari.
            Sono   esenti   dal  pagamento  del  diritto  di  cui  ai
          precedenti  commi  le corrispondenze scambiate, nell'ambito
          dello  stesso  comune,  fra le diverse sedi od uffici della
          medesima ditta titolare della concessione.
            Ai  concessionari  indicati  nel  precedente  art. 135 e'
          consentito   il   recapito,   con   mezzi   propri,   della
          corrispondenza  diretta  alle filiali, agenzie o dipendenze
          del  concessionario  medesimo  aventi  sede  in  un  comune
          confinante   purche'  sia  corrisposto  il  diritto  dovuto
          all'Amministrazione  e nei pieghi spediti non sia contenuta
          corrispondenza diretta a terzi.
            Art. 137 (Modalita' di affrancatura). - Il diritto dovuto
          all'Amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  precedente,
          viene   corrisposto   mediante   l'impronta   di   macchine
          affrancatrici  o  con  l'applicazione  sulle corrispondenze
          delle  marche  previste  dall'art.  131; le disposizioni di
          quest'ultimo  articolo  sono estese, in quanto compatibili,
          anche  alle  banche,  ditte,  istituti  ed  enti  in genere
          autorizzati  al  recapito in loco delle loro corrispondenze
          con mezzi propri.
            Art.  138  (Concessione  del  servizio  di recapito degli
          espressi  postali mediante licitazione privata o trattativa
          privata).  -  La concessione del servizio di recapito delle
          corrispondenze ordinarie e raccomandate da distribuirsi per
          espresso,  di cui all'art. 29, n. 3, del codice postale, e'
          accordata  previa  licitazione  privata  tra ditte ritenute
          idonee.
            Se  la  licitazione sia andata deserta o l'aggiudicazione
          gia' avvenuta sia, per una qualsiasi ragione, annullata, la
          concessione  puo'  essere  accordata a trattativa privata a
          ditta  ritenuta idonea per un corrispettivo non superiore a
          quello  stabilito  per  la  licitazione  ed alle condizioni
          stabilite dal capitolato d'oneri.
            Quando in una citta' esista una ditta gia' concessionaria
          del   servizio   di   recapito   dei   telegrammi   o   per
          l'accettazione  ed  il  recapito degli espressi in loco, la
          concessione  per  il  recapito  degli espressi postali puo'
          essere   assentita   alla  ditta  medesima  con  trattativa
          privata.
            L'impresa  concessionaria  deve assumere, od aggiungere a
          quella   eventualmente   esistente,   la  denominazione  di
          ''Agenzia per il recapito degli espressi postali''".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 29, n. 2, del codice
          postale  e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n.
          156 del 1973:
            "Art. 29 (Concessione di servizi postali). - Il direttore
          provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione,
          nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
            1) (omissis);
            2)  recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte,
          istituti  ed  enti  in  genere e loro agenzie o succursali,
          delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei
          rispettivi comuni nei quali risiedono".