Art. 23
(Norme transitorie)
1. Al fornitore del servizio universale, fino al 31 dicembre 2000,
sono riservati i servizi di cui all'articolo 4, salvo quanto disposto
dal comma 7. Con decorrenza dal 1 gennaio 2001 l'autorita' di
regolamentazione determina, e successivamente aggiorna con cadenza
triennale, l'ambito della riserva, nella misura necessaria al
mantenimento del servizio universale, sulla base di periodiche
verifiche degli oneri di detto servizio universale gravanti sul
fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui
all'articolo 7.
2. In sede di prima attuazione, con riferimento all'articolo 14 del
decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale e' affidato
alla societa' p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non
superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, da determinarsi dall'autorita' di regolamentazione,
compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede
comunitaria.
3. In relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro delle
comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all'articolo 29,
numero 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. hanno
validita' fino al 31 dicembre 2000. Ferme restando le disposizioni
del comma 7, le concessioni sono estese all'ambito della riserva di
cui all'articolo 4, fatta eccezione per gli invii indicati dal comma
5 di detto articolo 4, nel rispetto delle modalita' sancite dall'art.
29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
degli articoli 121 e seguenti del regolamento di esecuzione
riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi. approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.
4. I concessionari di cui al comma 3 proseguono nei versamenti di
quanto da loro dovuto fino al 31 dicembre 2000 secondo le modalita'
in vigore: le relative somme, comprese quelle versate dal 1 gennaio
1994, rimangono acquisite alla societa' per azioni Poste Italiane a
titolo di contribuzione agli oneri del servizio universale.
5. La societa' Poste Italiane puo' realizzare accordi con gli
operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni di cui
all'art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni,
al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della
qualita' dei servizi stessi anche attraverso l'utilizzazione delle
professionalita' gia' esistenti.
6. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 29, numero 2 del
codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, possono continuare
ad avvalersi della concessione, secondo le modalita' dettate dal
comma 4, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 per gli invii di
corrispondenza generati telematicamente, in ordine alla fase di
recapito, e per la posta transfrontaliera, gli invii postali, non
facenti parte dell'esclusivita' postale secondo la disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi
dall'area di riserva di cui all'articolo 4 fino alla individuazione,
da parte dell'Autorita' di regolamentazione, degli invii la cui
inclusione nella riserva si rende necessaria sulla base della
verifica degli oneri di servizio universale gravanti sul fornitore
secondo i criteri di separazione contabile di cui all'articolo 7, e
comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'autorita' di
regolamentazione si pronuncia entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro
quattro mesi dalla data di presentazione da parte della societa'
Poste Italiane dei dati necessari ad effettuare la verifica degli
oneri del servizio universale.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
"Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al
presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte
le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o
riservati per legge o con atti amministrativi ad
amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente
competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a
partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di
concesisone ai medesimi soggetti che ne sono attualmente
titolari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate
dalle amministrazioni competenti in conformita' alle
disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da
leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto
di concessione in conformita' ai principi generali vigenti
in materia.
3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata
massima prevista dalle norme vigenti, comunque non
inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti di
cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogare
per la stessa durata prevista dal comma 3. Le
amministrazioni competenti potranno, ove occorra
modificarle o integrarle.
4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le
societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui
agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con
i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di
dichiarazione di pubblica utilita' e di necessita' e di
urgenza, gia' spettanti agli enti originari".
- Per il decreto ministeriale 5 agosto 1997, vedansi note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 29, n. 1, del codice
postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n.
156 del 1973:
"Art. 29 (Concessione di servizi postali). - Il direttore
provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione,
nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) accettazione e recapito (per espresso) di
corrispondenze epistolari entro i confini del comune di
loro provenienza".
- Si riporta il testo degli articoli da 121 a 138 del
D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655:
"Art. 121 (Requisiti per ottenere le concessioni
postali). - Le concessioni dei servizi postali di cui
all'art. 29 del codice postale non possono essere accordate
a minorenni, ed a chiunque non possegga, a giudizio
dell'Amministrazione, i necessari requisiti di moralita' e
solvibilita' o non dia garanzia per il buon andamento del
servizio.
Art. 122 (Vigilanza e controllo dell'Amministrazione). -
La ditta concessionaria e' sottoposta alla vigilanza ed al
controllo dell'Amministrazione, i cui agenti muniti di
apposita autorizzazione hanno facolta' di accedere negli
uffici del concessionario per controllare la regolarita'
della gestione.
Il concessionario, a richiesta degli agenti medesimi,
deve esibire i documenti ed i registri di servizio che e'
obbligato a tenere e fornire tutte le informazioni
necessarie alle indagini, inchieste e verifiche, dirette ad
accertare la regolarita' del servizio. Gli agenti
dell'Amministrazione hanno anche facolta' di ritirare,
rilasciandone ricevuta, i documenti o registri che, a loro
giudizio, non ritengano regolari o costituiscano la prova
di infrazioni commesse dai concessionari.
Art. 123 (Cauzione). - A garanzia degli obblighi assunti
il concessionario deve prestare una cauzione nella misura e
con le modalita' fissate dal capitolato d'oneri.
Art. 124 (Sospensione e revoca della concessione). - La
concessione di servizi postali a soggetti che esercitino
un'attivita' per la quale sia prescritta l'autorizzazione
di polizia e' sospesa o revocata qualora sia sospesa o
revocata l'autorizzazione medesima.
La concessione, fatta eccezione per quella di cui al n.
2) dell'art. 29 del codice postale, e' revocata, oltre che
per mancato inizio dell'esercizio entro i termini stabiliti
e per fatti imputabili al concessionario, anche per
sospensione o abbandono volontario e ingiustificato
dell'esercizio della concessione stessa e negli altri casi
eventualmente specificati dai capitolati d'oneri.
L'Amministrazione puo' revocare la concessione qualora
accerti che il concessionario si avvale, sia pure
occasionalmente, di prestazioni rese, anche al di fuori
dell'orario di servizio, al personale dipendente
dall'Amministrazione.
Art. 125 (Incameramento della cauzione e risarcimento del
danno). - I provvedimenti di sospensione o di revoca della
concessione sono adottati dal direttore
provinciale delle poste competente per territorio.
Nel capitolato d'oneri devono essere indicati i casi in
cui la revoca della concessione importa l'incameramento
della cauzione ed il diritto dell'Amministrazione al
risarcimento del danno.
Art. 126 (Obblighi del concessionario e dei suoi
dipendenti). - Il concessionario ed i suoi dipendenti
hanno, per quanto concerne il segreto epistolare, il
segreto d'ufficio, l'integrita' delle corrispondenze, i
sequestri, i pignoramenti e le opposizioni, gli stessi
obblighi dei funzionari od agenti dell'amministrazione.
Art. 127 (Durata della concessione). - La durata della
concessione e' stabilita nei capitolati speciali d'oneri.
Art. 128 (Irresponsabilita' dell'Amministrazione per
l'attivita' dei concessionari). - L'Amministrazione non
assume alcuna responsabilita' per l'operato del
concessionario e dei suoi dipendenti.
Art. 129 (Recapito espressi in loco. Numero delle
concessioni e tariffe). - L'Amministrazione ha facolta' di
assentire ad enti od a privati la concessione per
l'accettazione e la distribuzione per espresso di
corrispondenze epistolari nell'ambito del territorio del
comune di provenienza.
La ditta concessionaria assume la denominazione di
''Agenzia privata autorizzata all'accettazione ed al
recapito degli espressi in loco''.
L'Amministrazione determina, in ogni citta', il numero
delle concessioni in base alle esigenze locali e stabilisce
la localita' in cui l'agenzia deve avere sede.
Il concessionario non puo' stabilire tariffe inferiori a
quelle vi- genti per i servizi direttamente gestiti
dall'Amministrazione.
Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, e'
tenuto a recapitare corrispondenze postali verso
corresponsione di un compenso la cui misura e' stabilita
dal capitolato d'oneri.
Art. 130 (Canone dovuto dalle agenzie e modalita' di
pagamento). - Il concessionario deve corrispondere
all'Amministrazione un canone annuo, il cui importo viene
determinato moltiplicando il numero degli espressi
recapitati nell'anno precedente, con un minimo di tremila,
per il corrispettivo unitario stabilito con i provvedimenti
tariffari di cui all'art. 7 del codice postale; per il
primo anno d'esercizio il canone vene commisurato al minimo
di tremila espressi.
Il canone deve essere pagato anticipatamente; qualora,
pero', l'agenzia recapiti in media oltre diecimila espressi
al mese, l'Amministrazione ha facolta' di consentire il
pagamento del canone in dodicesimi anticipati.
Il pagamento del canone viene effettuato mediante
l'acquisto di speciali marche per un importo uguale al
canone stesso. Salvo il disposto del successivo art. 133,
non e' ammessa la restituzione del canone pagato, e le
marche non utilizzate entro l'anno al quale il canone si
riferisce debbono essere restituite intatte
all'Amministrazione.
L'Amministrazione tuttavia, quando concorrano speciali
circostanze, puo' consentire la utilizzazione delle marche
anzidette in conto del canone dell'anno successivo.
Art. 131 (Applicazione delle marche speciali.
Contravvenzioni all'esclusivita'). - Su ogni espresso da
recapitare l'agenzia concessionaria deve, al momento
dell'accettazione, applicare l'apposita marca postale,
annullandola con bollo di forma rettangolare, ad inchiostro
oleoso, recante il nominativo dell'agenzia e la data di
accettazione.
Non e' consentito al concessionario includere in una
busta piu' oggetti di corrispondenza diretti allo stesso
destinatario anche se provenienti dallo stesso mittente.
Gli espressi sprovvisti della marca postale o muniti di
marca postale non annullata o di francobolli aventi un
valore inferiore all'affrancatura ordinaria e non
annullati, che fossero trovati presso l'agenzia o in
possesso dei suoi fattorini, o che risultassero comunque
recapitati, si intendono accettati o recapitati in
contravvenzione alla esclusivita', senza pregiudizio dei
provvedimenti amministrativi previsti dal capitolato
d'oneri a carico del concessionario.
La marca postale deve essere applicata anche sulle
ricevute di ritorno o sulle risposte del destinatario.
Art. 132 (Rinnovazione della concessione). - La
rinnovazione della concessione deve essere richiesta almeno
sei mesi prima della scadenza e puo' essere assentita alle
nuove condizioni eventualmente stabilite nel capitolato
d'oneri.
Nel caso di rinnovazione, il canone viene commisurato al
numero degli espressi effettivamente recapitati nell'ultimo
anno di esercizio della concessione precedente, fermo
restando il minimo di 3.000 espressi.
Art. 133 (Rimborso di quota parte del canone). - I
capitolati speciali d'oneri devono prevedere che in caso di
cessazione dell'esercizio o di revoca della concessione,
l'Amministrazione puo' accordare il rimborso della quota
parte del canone, relativa al periodo di tempo successivo
al mese in cui la revoca o la cessazione ebbero effetto,
quando la cessazione o la revoca dipendano da fatti non
imputabili al titolare della concessione.
Art. 134 (Obbligo di consegnare alla direzione
provinciale le corrispondenze inesitate). - Le agenzie
debbono consegnare alla direzione provinciale delle poste,
dopo la giacenza di un mese, la corrispondenza di cui non
sia stato possibile il recapito ai destinatari o la
restituzione ai mittenti.
Per tali corrispondenze valgono le disposizioni contenute
nel precedente art. 41 relativo alle corrispondenze postali
inesitate.
Art. 135 (Recapito corrispondenze da parte di banche,
ditte ed enti e loro filiali). - La concessione a banche,
ditte, istituti e enti di qualsiasi genere del servizio di
recapito, con mezzi propri, delle loro corrispondenze
epistolari, nell'ambito del comune ove e' ubicata la
rispettiva sede, ha durata illimitata. Quando se ne faccia
specifica richiesta, la concessione puo' essere estesa alle
filiali, agenzie, o dipendenze del concessionario esistenti
nel territorio della provincia, ma sempre limitatamente
all'ambito del comune nel quale ciascuna di esse esercita
la sua attivita'. In tal caso e' sufficiente una sola
domanda ed un solo deposito cauzionale.
Non e' consentito di comprendere in unica domanda piu' di
una banca, ditta, istituto od ente, anche se dipendenti da
unico amministratore.
Art. 136 (Diritto dovuto dall'Amministrazione. Recapito
fra filiali della stessa ditta in comuni limitrofi). - Per
ogni corrispondenza da recapitare ai sensi dell'articolo
precedente il concessionario e' tenuto a corrispondere
all'Amministrazione un diritto, la cui misura e' stabilita
con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice
postale.
Il diritto e' dovuto anche per le ricevute di ritorno,
che non sostituiscano i libretti di consegna, e per le
risposte dei destinatari.
Sono esenti dal pagamento del diritto di cui ai
precedenti commi le corrispondenze scambiate, nell'ambito
dello stesso comune, fra le diverse sedi od uffici della
medesima ditta titolare della concessione.
Ai concessionari indicati nel precedente art. 135 e'
consentito il recapito, con mezzi propri, della
corrispondenza diretta alle filiali, agenzie o dipendenze
del concessionario medesimo aventi sede in un comune
confinante purche' sia corrisposto il diritto dovuto
all'Amministrazione e nei pieghi spediti non sia contenuta
corrispondenza diretta a terzi.
Art. 137 (Modalita' di affrancatura). - Il diritto dovuto
all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo precedente,
viene corrisposto mediante l'impronta di macchine
affrancatrici o con l'applicazione sulle corrispondenze
delle marche previste dall'art. 131; le disposizioni di
quest'ultimo articolo sono estese, in quanto compatibili,
anche alle banche, ditte, istituti ed enti in genere
autorizzati al recapito in loco delle loro corrispondenze
con mezzi propri.
Art. 138 (Concessione del servizio di recapito degli
espressi postali mediante licitazione privata o trattativa
privata). - La concessione del servizio di recapito delle
corrispondenze ordinarie e raccomandate da distribuirsi per
espresso, di cui all'art. 29, n. 3, del codice postale, e'
accordata previa licitazione privata tra ditte ritenute
idonee.
Se la licitazione sia andata deserta o l'aggiudicazione
gia' avvenuta sia, per una qualsiasi ragione, annullata, la
concessione puo' essere accordata a trattativa privata a
ditta ritenuta idonea per un corrispettivo non superiore a
quello stabilito per la licitazione ed alle condizioni
stabilite dal capitolato d'oneri.
Quando in una citta' esista una ditta gia' concessionaria
del servizio di recapito dei telegrammi o per
l'accettazione ed il recapito degli espressi in loco, la
concessione per il recapito degli espressi postali puo'
essere assentita alla ditta medesima con trattativa
privata.
L'impresa concessionaria deve assumere, od aggiungere a
quella eventualmente esistente, la denominazione di
''Agenzia per il recapito degli espressi postali''".
- Si riporta il testo dell'art. 29, n. 2, del codice
postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n.
156 del 1973:
"Art. 29 (Concessione di servizi postali). - Il direttore
provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione,
nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) (omissis);
2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte,
istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali,
delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei
rispettivi comuni nei quali risiedono".