Art. 3
Servizio universale
1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso
ricomprese, di qualita' determinata da fornire permanentemente in
tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti
gli utenti.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero,
comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli
invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei
pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii
assicurati.
3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle seguenti
connotazioni:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova
riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata
dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio "nazionale" trova
specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso
l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere
l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione
aziendale.
4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni
lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo
circostanze eccezionali valutate dall'autorita' di regolamentazione:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica
o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle
comunicazioni in installazioni appropriate.
5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita':
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze
essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento
identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine
politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale,
nonche' delle richieste dell'utenza.