Art. 4
                          Servizi riservati

  1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al
mantenimento  dello  stesso, possono essere riservati la raccolta, il
trasporto,   lo   smistamento   e   la   distribuzione  di  invii  di
corrispondenza  interna  e  transfrontaliera,  anche tramite consegna
espressa,  il  cui  prezzo  sia  inferiore al quintuplo della tariffa
pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di
peso  della  categoria  normalizzata piu' rapida, a condizione che il
peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi.
  2.  La  riserva  di  cui  al  comma 1 comprende ciascuna fase in se
considerata.
  3.  La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte
della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero.
  4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii
di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo
di tecnologie telematiche.
  5.  Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi
nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle
procedure  amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative
si  intendono  le  procedure  riguardanti  l'attivita' della pubblica
amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.