Art. 4
Servizi riservati
1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al
mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il
trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di
corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna
espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa
pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di
peso della categoria normalizzata piu' rapida, a condizione che il
peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in se
considerata.
3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte
della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero.
4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii
di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo
di tecnologie telematiche.
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi
nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle
procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative
si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica
amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.