Art. 5
(Licenza individuale)
1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che
rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, e'
soggetta al rilascio di licenza individuale.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della
situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali,
puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale
con riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' ed
all'esecuzione dei servizi in questione.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il
rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di
documenti, il termine e' sospeso fino al ricevimento di questi
ultimi.
4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze
individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,
le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' ed, in caso di
violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche' di
sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di
cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di
obiettivita', non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza.