Art. 5 
                        (Licenza individuale) 
1. L'offerta al  pubblico  di  singoli  servizi  non  riservati,  che
rientrano nel campo  di  applicazione  del  servizio  universale,  e'
soggetta al rilascio di licenza individuale. 
2.  Il  rilascio  della  licenza  individuale,  tenuto  conto   della
situazione del mercato e  dell'organizzazione  dei  servizi  postali,
puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio  universale
con  riguardo   anche   alla   qualita',   alla   disponibilita'   ed
all'esecuzione dei servizi in questione. 
3. Il termine per il rilascio della  licenza  individuale  o  per  il
rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta  di  chiarimenti  o  di
documenti, il termine  e'  sospeso  fino  al  ricevimento  di  questi
ultimi. 
4. Con regolamento del  Ministro  delle  comunicazioni,  da  emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze
individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,
le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' ed, in caso di
violazione degli  obblighi,  le  procedure  di  diffida,  nonche'  di
sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di
cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi  di
obiettivita', non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza.