Art. 6 
                      (Autorizzazione generale) 
1. L'offerta al pubblico  di  servizi  non  rientranti  nel  servizio
universale,  compreso  l'esercizio  di  casellari  privati   per   la
distribuzione  di   invii   di   corrispondenza,   e'   soggetta   ad
autorizzazione generale dell'autorita' di regolamentazione. 
2. Con regolamento del  Ministro  delle  comunicazioni,  da  emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  individuati  i  casi  in  cui  e'  possibile  avviare
l'attivita'    contestualmente     all'invio     all'autorita'     di
regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso
di ricevimento e gli altri nei quali l'attivita'  puo'  avere  inizio
dopo 45 giorni dal ricevimento della  relativa  comunicazione,  salvo
che  sia  comunicato  il   diniego   da   parte   dell'autorita'   di
regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti,
il predetto termine e' sospeso fino alla ricezione di questi  ultimi.
L'atto, di assenso, se illegittimamente formato, e'  annullato  salvo
che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il
termine assegnatogli. 
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i  requisiti
gli obblighi  dei  soggetti  che  svolgono  attivita'  sottoposte  ad
autorizzazione generale, le modalita' dei controlli presso le sedi di
attivita' nonche' le  procedure  di  diffida,  di  sospensione  e  di
interdizione dell'attivita' in caso di violazione degli obblighi.