Art. 6
(Autorizzazione generale)
1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio
universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la
distribuzione di invii di corrispondenza, e' soggetta ad
autorizzazione generale dell'autorita' di regolamentazione.
2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuati i casi in cui e' possibile avviare
l'attivita' contestualmente all'invio all'autorita' di
regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso
di ricevimento e gli altri nei quali l'attivita' puo' avere inizio
dopo 45 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo
che sia comunicato il diniego da parte dell'autorita' di
regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti,
il predetto termine e' sospeso fino alla ricezione di questi ultimi.
L'atto, di assenso, se illegittimamente formato, e' annullato salvo
che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il
termine assegnatogli.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti
gli obblighi dei soggetti che svolgono attivita' sottoposte ad
autorizzazione generale, le modalita' dei controlli presso le sedi di
attivita' nonche' le procedure di diffida, di sospensione e di
interdizione dell'attivita' in caso di violazione degli obblighi.