Art. 7 (Separazione contabile) 1. Il fornitore del servizio universale, entro il 10 febbraio 2000, e' tenuto ad istituire la separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato, da un lato, e per i servizi non riservati, dall'altro, fatti salvi gli obblighi ed i termini di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 662 del 1996. La contabilita' per i servizi non riservati distingue tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte. 2. I sistemi di contabilita' imputano i costi a ciascuno, dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo: a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio particolare; b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio, come segue: 1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi; 2) se non e possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali e' possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto e' basato su strutture di costi comparabili; 3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro. 3. La conformita' del sistema di separazione contabile e' verificata dalla societa' incaricata di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorita'' di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformita'.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 19, della legge n. 662 del 1996: "19. I servizi postali e di pagamento per i quali non e' esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1 gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. E' soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza".