Art. 7
(Separazione contabile)
1. Il fornitore del servizio universale, entro il 10 febbraio 2000,
e' tenuto ad istituire la separazione contabile per ciascun servizio
compreso nel settore riservato, da un lato, e per i servizi non
riservati, dall'altro, fatti salvi gli obblighi ed i termini di cui
all'articolo 2, comma 19, della legge n. 662 del 1996. La
contabilita' per i servizi non riservati distingue tra quelli che
fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte.
2. I sistemi di contabilita' imputano i costi a ciascuno, dei servizi
riservati e non riservati nel seguente modo:
a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente
attribuiti a un servizio particolare;
b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non
possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio,
come segue:
1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei
costi stessi;
2) se non e possibile un'analisi diretta, le categorie di costi
comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra
categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali e'
possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento
indiretto e' basato su strutture di costi comparabili;
3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo
diretto ne' in modo indiretto, la categoria dei costi viene
attribuita applicando un parametro di assegnazione generale,
determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o
indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi
riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.
3. La conformita' del sistema di separazione contabile e' verificata
dalla societa' incaricata di certificare il bilancio del fornitore
del servizio universale. L'autorita'' di regolamentazione adotta i
provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato
ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione
relativa alla conformita'.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 19, della legge
n. 662 del 1996:
"19. I servizi postali e di pagamento per i quali non e'
esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime
di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e
dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In
relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1
gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale
posto a carico dell'Ente poste italiane nonche' ogni forma
di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si
avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti.
E' soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di
trasporto di pacchi e colli previsti dall'art. 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28,
primo e secondo periodo, dell'art. 2 della legge 28
dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente di tenere
registrazioni contabili separate, isolando in particolare i
costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi
erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti
dai servizi prestati in regime di libera concorrenza".