Art. 7 
                       (Separazione contabile) 
1. Il fornitore del servizio universale, entro il 10  febbraio  2000,
e' tenuto ad istituire la separazione contabile per ciascun  servizio
compreso nel settore riservato, da un  lato,  e  per  i  servizi  non
riservati, dall'altro, fatti salvi gli obblighi ed i termini  di  cui
all'articolo  2,  comma  19,  della  legge  n.  662  del   1996.   La
contabilita' per i servizi non riservati  distingue  tra  quelli  che
fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte. 
2. I sistemi di contabilita' imputano i costi a ciascuno, dei servizi
riservati e non riservati nel seguente modo: 
a) imputazione diretta dei  costi  che  possono  essere  direttamente
attribuiti a un servizio particolare; 
b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non
possono essere direttamente attribuiti  a  un  particolare  servizio,
come segue: 
1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta  dell'origine  dei
costi stessi; 
2) se non e possibile  un'analisi  diretta,  le  categorie  di  costi
comuni  sono  imputate  per  collegamento  indiretto   con   un'altra
categoria di costi o gruppo di categorie di  costi  per  i  quali  e'
possibile  l'imputazione  o  attribuzione  diretta;  il  collegamento
indiretto e' basato su strutture di costi comparabili; 
3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi  ne'  in  modo
diretto  ne'  in  modo  indiretto,  la  categoria  dei  costi   viene
attribuita  applicando  un  parametro   di   assegnazione   generale,
determinato in base al rapporto fra tutte  le  spese  direttamente  o
indirettamente  attribuite  o  imputate  a   ciascuno   dei   servizi
riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro. 
3. La conformita' del sistema di separazione contabile e'  verificata
dalla societa' incaricata di certificare il  bilancio  del  fornitore
del servizio universale. L'autorita'' di  regolamentazione  adotta  i
provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei  riscontro  effettuato
ed assicura  che  sia  pubblicata  periodicamente  una  dichiarazione
relativa alla conformita'. 
 
           Nota all'art. 7: 
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 19, della  legge
          n. 662 del 1996: 
            "19. I servizi postali e di pagamento per i quali non  e'
          esplicitamente previsto dalla normativa vigente  un  regime
          di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane  e
          dagli altri operatori in regime di libera  concorrenza.  In
          relazione a  tali  servizi  cessa,  con  decorrenza  dal  1
          gennaio 1997, ogni forma di obbligo  tariffario  o  sociale
          posto a carico dell'Ente poste italiane nonche' ogni  forma
          di  agevolazione  tariffaria  relativa  ad  utenti  che  si
          avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme  vigenti.
          E'  soppressa  l'esclusivita'  postale   dei   servizi   di
          trasporto di pacchi e colli previsti dall'art. 1 del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27  e  28,
          primo  e  secondo  periodo,  dell'art.  2  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente di  tenere
          registrazioni contabili separate, isolando in particolare i
          costi e i  ricavi  collegati  alla  fornitura  dei  servizi
          erogati in regime di monopolio legale  da  quelli  ottenuti
          dai servizi prestati in regime di libera concorrenza".