Art. 8
                          (Autoprestazione)
1.  E'  consentita,  senza  autorizzazione, la prestazione di servizi
postali  da parte della persona fisica o giuridica che e' all'origine
della  corrispondenza  (autoprestazione)  oppure da parte di un terzo
che     agisce    esclusivamente    in    nome    e    nell'interesse
dell'autoproduttore.