Art. 9
(Scambio di documenti)
1. Il servizio dello scambio di documenti e' assoggettato ad
autorizzazione generale ed e' consentito alle seguenti condizioni:
a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui
invia copia all'autorita' di regolamentazione;
b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti
presso il locale adibito al servizio stesso;
c) il titolare del servizio puo' gestire piu' locali e puo'
effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorita' di
regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a
diversi locali facenti capo al medesimo titolare.