Art. 2. 
          Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione 
 
  1. Le regioni, nel  definire  la  gestione  e  la  fruizione  delle
"strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti: 
    a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai  vari
soggetti aderenti; 
    b) il comitato promotore; 
    c) il comitato di gestione; 
    d) il sistema della segnaletica; 
    e)  le  guide  e  il  materiale   illustrativo,   divulgativo   e
promozionale. 
  2. Le regioni, anche di intesa con  gli  enti  locali  interessati,
possono definire specifiche  strutture  e  infrastrutture  funzionali
alla realizzazione delle "strade del vino". 
  3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto  speciale  e
delle province autonome. 
 
          Nota all'art. 3: 
            - Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera  C),  capoverso
          h), del decreto legislativo n. 285 del 1992  (Nuovo  codice
          della strada), pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  1992,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 39 (Segnali verticali). - 1. I segnali verticali si
          dividono nelle seguenti categorie: 
              A)-B) (Omissis); 
              C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire
          agli utenti della strada informazioni  necessarie  o  utili
          per  la  guida  e  per  la  individuazione  di   localita',
          itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in: 
               a)-g) (Omissis); 
               h) segnali turistici e di territorio".