Art. 3. 
                     Requisiti del disciplinare 
 
  1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti gli standard minimi di qualita'.  Le  caratteristiche  della
cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo  39,  comma  1,
lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285,  anche  sulla  base  delle   esperienze   maturate   nell'ambito
dell'Unione europea,  con  decreto  del  Ministro  per  le  politiche
agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.