Art. 4. 
                Agevolazioni e contributi finanziari 
 
  1. All'attuazione delle iniziative previste  dalla  presente  legge
possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti  locali,
regionali,  nazionali  e  comunitari.  Lo  Stato  puo'  cofinanziare,
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie proprie e di  interventi
comunitari, leggi di spesa regionali per  interventi  di  adeguamento
delle aziende e dei punti di accoglienza  e  di  informazione  locale
agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3,  limitatamente  agli
interventi  volti  a  migliorare  le  strutture  indispensabili  alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge. 
  2. Ferme  restando  le  competenze  delle  regioni  in  materia  di
promozione all'estero, la realizzazione  di  materiale  promozionale,
informativo  e  pubblicitario,  anche   destinato   all'estero,   per
l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" puo' essere
altresi'  finanziata  attraverso  l'intervento  dell'Ente   nazionale
italiano per il turismo  (ENIT)  e  dell'Istituto  nazionale  per  il
commercio estero (ICE). 
  3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate  alle  finalita'
della presente legge,  e'  autorizzata  la  spesa  annua  di  lire  3
miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  provvede  al
riparto della suddetta somma. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  3  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno  1999,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per  le  politiche
agricole. 
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.