Art. 6. 
            Riconoscimento delle "strade" gia' istituite 
 
  1. Le regioni determinano tempi e modalita' per l'adeguamento e  il
riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle
"strade del vino" e delle "strade dell'olio" gia' istituite. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 27 luglio 1999 
 
                               CIAMPI 
 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto