Art. 21 Visita occasionale 1. Al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi la necessita' una visita occasionale e' disposta, a bordo delle unita' di cui all'articolo 18 comma 1 lettera c), dall'Autorita' marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli armatori o della gente di mare. La visita puo', inoltre, essere richiesta direttamente dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16. 2. Le navi o unita' in regime di sospensione temporanea di bandiera sono sottoposte a visita occasionale al primo porto nazionale di approdo. 3. La visita occasionale effettuata a bordo delle navi o unita' mercantili straniere e' svolta secondo le procedure indicate nel Mem- orandum di intesa sul controllo dello stato del porto di approdo.