Art. 21
                         Visita occasionale
  1.  Al  fine  di  verificare  il  mantenimento  della   conformita'
dell'ambiente   di  lavoro  e  ogni  qualvolta  se  ne  verifichi  la
necessita' una visita occasionale e' disposta, a bordo  delle  unita'
di  cui  all'articolo 18 comma 1 lettera c), dall'Autorita' marittima
competente di propria iniziativa, o su richiesta dell'Azienda  unita'
sanitaria  locale competente, dei rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, degli armatori o della gente  di  mare.  La  visita  puo',
inoltre,  essere  richiesta  direttamente  dai lavoratori mediante il
rappresentante  alla  sicurezza  dell'ambiente  di  lavoro   di   cui
all'articolo 16.
  2. Le navi o unita' in regime di sospensione temporanea di bandiera
sono  sottoposte  a  visita  occasionale  al primo porto nazionale di
approdo.
  3. La visita occasionale effettuata a bordo  delle  navi  o  unita'
mercantili straniere e' svolta secondo le procedure indicate nel Mem-
orandum di intesa sul controllo dello stato del porto di approdo.