Art. 25
         Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca
  1. In  caso  di  infortunio,  indipendentemente  dalla  durata  del
periodo  di  inattivita' del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla
base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e  protezione  di
cui all'articolo 13 - segnala l'infortunio all'Autorita' Marittima ed
all'istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente,   nonche'   alla   Azienda   Unita'   sanitaria  locale  del
compartimento di iscrizione della nave.
  2. Gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo  sono
annotati  su  apposito "registro degli infortuni" conforme al modello
approvato dal Ministero. Il registro e' tenuto a bordo della  nave  a
disposizione degli organi di vigilanza.