Art. 25 Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca 1. In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattivita' del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13 - segnala l'infortunio all'Autorita' Marittima ed all'istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonche' alla Azienda Unita' sanitaria locale del compartimento di iscrizione della nave. 2. Gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati su apposito "registro degli infortuni" conforme al modello approvato dal Ministero. Il registro e' tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza.