Art. 28
                              Vigilanza
  1. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione  della  normativa  in
materia  di  tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle
navi o unita' di cui all'articolo 2, e' di competenza dell'organo  di
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i).
  2.  Le  visite  e gli accertamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21
sono  effettuati  dalle  Commissioni  territoriali  e  dagli   Uffici
periferici della sanita' marittima del Ministero della sanita'.
  3.  Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta dei Ministri
dei trasporti e della navigazione,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  e  della  sanita',  previa  deliberazione  del Consiglio dei
ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  sono  individuati  i  criteri per assicurare unitarieta' ed
omogeneita'  di  comportamento  in  tutto  il  territorio   nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori marittimi.