Art. 28 Vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, e' di competenza dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i). 2. Le visite e gli accertamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono effettuati dalle Commissioni territoriali e dagli Uffici periferici della sanita' marittima del Ministero della sanita'. 3. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per assicurare unitarieta' ed omogeneita' di comportamento in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi.