Art. 34
                  Criteri progettuali e costruttivi
  1. Con regolamento da adottare, ai  sensi  dell'articolo  17  della
legge  24  agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, dal Ministro dei trasporti e della  Navigazione
di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
della sanita', e' emanata la normativa tecnica per la  costruzione  e
le  sistemazioni  relative  all'ambiente di lavoro a bordo delle navi
mercantili  e  da  pesca  nazionali,  in  conformita'  anche  con  le
disposizioni    di    cui    alle   convenzioni   dell'Organizzazione
internazionale del  lavoro  (OIL)  n.109,  n.134  ratificate  e  rese
esecutive  con  la  legge 10 aprile 1981, n.157, nonche' n.92 e n.133
ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.158.
  2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al  comma  1,  la
legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata.
 
          Note all'art. 34:
          - Il testo vigente dell'art. 17 della legge 24 agosto 1988,
          n. 400, e' il seguente:
          "Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare:
          a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
          d)   l'organizzazione    ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
          2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   dei  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
          3.  Con  decreto  ministeriale  possono   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
          4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
          4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente dei Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
          a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione  con  i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
          b) individuazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale.  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
          c)   previsione   di   strumenti   di   verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
          d) indicazione  e  revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche:
          e)   previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
          - Per il testo della legge 10 aprile 1981, n. 157, si  veda
          note alle premesse.
          -  Per il testo della legge 10 aprile 1981, n. 158, si veda
          note alle premesse.
          - Per il testo della legge 16 giugno 1939, n. 1045, si veda
          note alle premesse.