Art. 41
                      Disciplina sanzionatoria
  1.  All'accertamento delle violazioni delle disposizioni  contenute
nel presente decreto e all'applicazione delle sanzioni amministrative
provvede  l'Autorita'  marittima. Alla vigilanza ai fini penali, alle
prescrizioni e alla applicazione del Capo II del decreto  legislativo
19  dicembre  1994,  n.758, provvedono gli organi di vigilanza di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), in coordinamento tra loro.
 
          Nota all'art. 41:
          - Per il testo del  capo  II  del  decreto  legislativo  19
          dicembre 1994, n. 758, vedi note all'art. 39.