IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regio  decreto-legge  25 giugno 1931, n. 949, convertito
dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780;
  Vista la legge 1 giugno 1990, n. 137;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11, comma 1, lettera b), e 14;
  Ravvisata  l'esigenza  di trasformare l'ente autonomo "La Triennale
di  Milano" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento
dei  propri  compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico e
consentendo  anzi  la  veste  giuridica privata la possibilita' di un
migliore e piu' razionale svolgimento delle proprie funzioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  parlamentare bicamerale,
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Trasformazione e stima del patrimonio

  1.  L'ente  autonomo  "La  Triennale di Milano", gia' ente pubblico
disciplinato   dal  regio  decreto-legge  25  giugno  1931,  n.  949,
convertito  dalla  legge  21  dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1
giugno  1990,  n.  137, e' trasformato in fondazione ed acquisisce la
personalita'  giuridia  di  diritto  privato dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2.  La  fondazione  subentra  nei  diritti,  negli  obblighi  e nei
rapporti  attivi  e  passivi  dell'ente,  in  essere  alla data della
trasformazione.  Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che e'
a sua permanente disposizione.
  3.  Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   il   legale  rappresentante  della  fondazione  chiede  al
presidente  del  tribunale  competente  la designazione di uno o piu'
esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che
contiene,  in  particolare,  la  descrizione delle singole componenti
patrimoniali,  l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse
e  dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
 
          Avvertenza:
Il testo delle    note    qui    pubblicato    e'    stato    redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
          trascritti.

           Note alle premesse:
             L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
            "Art.  76. -  L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo essere delegato al Governo  se non  con  determinazione
          di    principi  e  criteri  direttivi  e soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
             - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  La   legge  23  agosto   1988,  n.   400,     recante:
          "Disciplina  dell'attivita'   di    governo  e  ordinamento
          della     Presidenza   del Consiglio  dei    Ministri",  e'
          pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214.
            Il regio   decreto-legge  25    giugno  1931,    n.  949,
          convertito  dalla  legge  21    dicembre  1931,    n. 1780,
          recante:   "Istituzione di   un  ente  autonomo  denominato
          ''Esposizione    triennale    internazionale   delle   arti
          decorative ed    industriali  moderne  e  dell'architettura
          moderna'',  in  Milano"  e'    pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  10 agosto  1931, n.  183.
            -  La legge  1 giugno  1990,   n. 137,   recante:  "Nuovo
          ordinamento dell'ente  autonomo  La Triennale  di  Milano",
          e'  pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1990, n.
          133.
            - Il testo dell'art. 11, comma    1,  lettera  b),  della
          legge  15  marzo  1997, n.   59 (Delega  al Governo  per il
          conferimento di  funzioni e compiti alle   regioni ed  enti
          locali,  per  la riforma  della pubblica amministrazione  e
          per  la semplificazione  amministrativa),  e'  il seguente:
            "Art.    11. -   1. Il  Governo e'  delegato ad  emanare,
          entro  il 31 gennaio 1999, uno o piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
              (Omissis);
            b)   riordinare   gli enti  pubblici  nazionali  operanti
          in  settori diversi  dalla assistenza   e   previdenza,  le
          istituzioni  di   diritto privato   e   le  societa'    per
          azioni,  controllate  direttamente  o indirettamente  dallo
          Stato,  che  operano,  anche all'estero,  nella  promozione
          e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
            -  Il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (Delega al Governo per   il conferimento    di  funzioni  e
          compiti alle  regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica   amministrazione      e  per  la  semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
            "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui  alla
          lettera   b)   del  comma  1    dell'art.  11,  il  Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi    amministrativi   e   si   atterra',  oltreche'  ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   fusione   o   soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe   o complementari, trasformazione di  enti  per  i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile in ufficio dello Stato   o di  altra  amministrazione
          pubblica,  ovvero  in    struttura  di  universita', con il
          consenso della medesima, ovvero   liquidazione  degli  enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e'  tenuto  a presentare contestuale piano  di utilizzo del
          personale ai sensi  dell'art. 12, comma 1, lettera  s),  in
          carico ai suddetti enti;
            b)    trasformazione   in   associazioni   o in   persone
          giuridiche   di diritto  privato    degli  enti    che  non
          svolgono    funzioni  o    servizi di rilevante   interesse
          pubblico   nonche'    di  altri    enti    per    il    cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico;  trasformazione in  ente pubblico economico  o in
          societa'  di diritto privato di enti   ad  alto  indice  di
          autonomia  finanziaria;   per i casi di  cui alla  presente
          lettera  il Governo  e'  tenuto a   presentare  contestuale
          piano    di utilizzo del  personale ai sensi  dell'art. 12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c) omogeneita'  di organizzazione per enti   omologhi  di
          comparabile  rilevanza,  anche    sotto  il   profilo delle
          procedure di  nomina degli organi  statutari, e   riduzione
          funzionale     del  numero    di  componenti  degli  organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza ministeriale,   con   esclusione,    di    norma,
          di         rappresentanti   ministeriali  negli  organi  di
          amministrazione, e nuova  disciplina  del  commissariamento
          degli enti;
            e)    contenimento delle  spese  di  funzionamento, anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di contraenti ovvero di  organi,  in    analogia  a  quanto
          previsto  dall'art. 20,  comma 7, del decreto   legislativo
          3     febbraio     1993,   n.      29,    e      successive
          modificazioni;
            f)   programmazione   atta  a  favorire  la  mobilita'  e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            - Il testo dell'art. 5 della legge  15 marzo 1997, n.  59
          (Delega  al  Governo  per   il conferimento   di funzioni e
          compiti alle  regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica  amministrazione     e  per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
            "Art.   5.   -      1.  E'  istituita  una    Commissione
          parlamentare, composta  da    venti  senatori    e    venti
          deputati,    nominati  rispettivamente   dai Presidenti del
          Senato  della Repubblica e della  Camera dei  deputati,  su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2.  La  Commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          Commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  dalla nomina   dei   suoi componenti,    per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della Commissione, il parere,  ove    occorra,
          viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
            3.  Alle  spese  necessarie  per   il funzionamento della
          Commissione si provvede, in parti   uguali,  a  carico  dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La Commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Note all'art. 1:
            -  Per  il regio  decreto-legge 25 giugno  1931, n.  949,
          convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, vedi note
          alle premesse.
            - Per la legge 1 giugno 1990,  n.  137,  vedi  note  alle
          premesse.