Art. 10. Vigilanza e amministrazione straordinaria 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della fondazione. Puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando: a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione; b) il conto economico chiude con una pedita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita'; c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2; d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi. 2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. 3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del l'Autorita' vigilante.