Art. 10.
              Vigilanza e amministrazione straordinaria
  1. Il Ministro per i beni  e le attivita' culturali e' titolare del
potere di vigilanza sulla gestione della fondazione. Puo' disporre lo
scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
  a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle  disposizioni legislative o statutarie  che regolano
l'attivita' della fondazione;
  b) il conto economico chiude con una pedita superiore al trenta per
cento  del  patrimonio  per  due esercizi  consecutivi,  ovvero  sono
previste perdite del patrimonio di analoga entita';
  c) non viene ricostituito il  patrimonio, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2;
    d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.
  2. Con  il decreto  di scioglimento  viene nominato  un commissario
straordinario e ne vengono determinati  la durata dell'incarico ed il
compenso. Il  commissario straordinario  esercita tutti i  poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione.
  3.  Il   commissario  straordinario  provvede  alla   gestione,  ad
accertare e rimuovere  le irregolarita' ed a  promuovere le soluzioni
utili al  perseguimento dei fini istituzionali;  esercita l'azione di
responsabilita'  contro  i  componenti  del  disciolto  consiglio  di
amministrazione, previa autorizzazione del l'Autorita' vigilante.