Art. 2.
                            S t a t u t o
  1.  La fondazione  e'  dotata  di uno  statuto,  che ne  garantisce
l'autonomia degli organi ed inoltre, in conformita' alle disposizioni
del presente decreto:
  a) disciplina l'organizzazione in settori omogenei di attivita', in
conformita' alle finalita' di cui all'articolo 3;
  b) definisce  i criteri per  la nomina,  da parte del  consiglio di
amministrazione,  dei  curatori  dei  settori omogenei  di  cui  alla
lettera a), il cui rapporto di lavoro, nei casi in cui essi non siano
dipendenti della fondazione, e' disciplinato con contratto di diritto
privato avente  durata non superiore  a quella dell'organo che  li ha
nominati;
  c) prevede  la destinazione  totale degli utili  e degli  avanzi di
gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di
utili  od   altre  utilita'   patrimoniali  durante  la   vita  della
fondazione, nonche' i  criteri di devoluzione del  patrimonio ad enti
che svolgono  attivita' similari  e a fini  di pubblica  utilita', in
sede di liquidazione;
  d)  prevede  la ulteriore  partecipazione  di  soggetti pubblici  o
privati;
  e) disciplina i compiti del  direttore generale, scelto tra persone
dotate di specifica e comprovata  esperienza nei settori di attivita'
della  fondazione e  nella  gestione  di enti  consimili,  ed il  cui
rapporto, di  durata pari a  quella del consiglio  di amministrazione
che lo  ha designato, e' regolato  da contratto di lavoro  di diritto
privato.
  2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio di  amministrazione ed e' approvato,  entro sessanta giorni
dalla ricezione, con  decreto del Ministro per i beni  e le attivita'
culturali, di  concerto con  il Ministro del  tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica.
  3.  Ove  lo  statuto  non   venga  adottato  entro  il  termine  di
centocinquanta giorni dalla data di  costituzione degli organi di cui
al comma 2, il Ministro per i  beni e le attivita' culturali, entro i
quindici  giorni  successivi,   nomina  a  tale  scopo   uno  o  piu'
commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.