Art. 4.
                               Organi
  1.  Sono  organi  della  fondazione  il presidente, il consiglio di
amministrazione,  il  comitato  scientifico, il collegio dei revisori
dei conti.
  2.  I  componenti  del  consiglio di amministrazione e del comitato
scientifico  operano  nell'esclusivo interesse della fondazione senza
vincolo  di  mandato  nei confronti di coloro che li hanno designati.
Essi  non  devono  avere  interessi personali e diretti relativi allo
svolgimento  di  attivita'  imprenditoriali  nel  medesimo  campo  di
attivita' della fondazione.
  3.  La  durata  degli organi e' di quattro anni. Ciascun componente
puo'  essere  riconfermato per una sola volta e, se e' nominato prima
della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
  4.  Lo  statuto  determina  la  composizione,  le  competenze  e le
modalita'   di  nomina  del  collegio  dei  revisori,  nel  quale  un
componente, con funzioni di presidente, e' nominato in rappresentanza
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.