Art. 6.
                         Comitato scientifico
  1. Il comitato scientifico e' composto da:
  a) il presidente dei consiglio di amministrazione, che lo presiede;
  b)  i curatori  dei  settori di  attivita'  della fondazione,  come
definiti  dallo  statuto,  anche  mediante  accorpamento  di  settori
omogenei e comunque in numero non superiore a quattro.
  2.  Il  comitato  scientifico  delibera in  ordine  alle  attivita'
culturali ed  artistiche della  fondazione, definendone  i programmi,
all'organizzazione  delle  mostre  o manifestazioni,  alle  attivita'
stabili di  studio, ricerca  e sperimentazione. Esprime  pareri sulle
questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione.
  3. Le deliberazioni del comitato scientifico sono sottoposte, per i
profili    finanziari,    all'approvazione     del    Consiglio    di
amministrazione.