Art. 9.
                         P a t r i m o n i o
  1. Il patrimonio della fondazione  e' costituito dai beni mobili ed
immobili di  cui e'  proprietaria, nonche'  da lasciti,  donazioni ed
erogazioni  di  qualsiasi genere,  destinati  da  enti o  privati  ad
incremento del patrimonio stesso.
  2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con
esclusione del  periodo in regime di  commissariamento, la fondazione
puo' disporre del proprio patrimonio nel  limite del 20 per cento del
valore  iscritto nell'ultimo  bilancio  approvato,  con l'obbligo  di
procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
  3. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome,
della denominazione  storica e della propria  immagine, nonche' delle
denominazioni  delle manifestazioni  organizzate;  puo' consentire  o
concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'.