Art. 2.
1.  Dopo  il  comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n.
30, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. L'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei
libri genealogici e dei registri anagrafici e dello  svolgimento  dei
controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero
per  le  politiche  agricole  con  quelle delle regioni attraverso la
concertazione di criteri  e  indirizzi  unitari  nel  rispetto  della
specificita' delle singole realta' regionali. Le regioni espletano le
proprie  funzioni  avvalendosi  delle risorse finanziarie finalizzate
allo scopo e loro trasferite dallo  Stato  nella  misura  di  lire  7
miliardi  per  il  1999  e  di lire 14 miliardi annue a decorrere dal
2000,   intendendosi   ridotta   per   un   importo    corrispondente
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge
2 dicembre 1998, n. 423.
2-ter.  Sono  fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
 
           Note all'art. 2:
            - Si  trascrive il  testo del   comma 2,    dell'art.  4,
          della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
            "2.  Il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo
          restando il disposto  dell'art. 77,  primo  comma,  lettera
          c),    del  decreto   del Presidente   della Repubblica  24
          luglio  1977, n.  616,  al fine   di assicurare  l'unicita'
          per  tutto   il territorio nazionale della tenuta dei libri
          genealogici  e dei registri anagrafici  e dello svolgimento
          dei  controlli  funzionali,  puo'  stabilire,  con  proprio
          decreto, criteri    generali    di  natura    tecnica    da
          osservarsi in  materia  di vigilanza".
            -  Si    trascrive  il testo   del comma 1,  dell'art. 3,
          della  legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante:  "Interventi
          strutturali  e  urgenti  nel settore agricolo, agrumicolo e
          zootecnico":
            "3  (Interventi  ulteriori  per  il  settore  agricolo  e
          agroalimentare).    - 1.   A decorrere dal 1  gennaio 1999,
          per le  attivita' svolte dalle associazioni  di  allevatori
          per  la  tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione
          dei   controlli     funzionali   e     delle    valutazioni
          genetiche previste dalla  legge 15 gennaio 1991, n.  30, e'
          stanziato  l'importo di lire  10 miliardi per l'anno 1999 e
          di lire  20  miliardi  per  l'anno  2000  e  per  gli  anni
          successivi".