Art. 3.
1.  Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le
parole: ", sentito il Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,"
sono soppresse.
2.  Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e'
abrogato.
 
           Nota all'art. 3:
            - Si trascrive il  testo  vigente    dell'art.  5,  della
          citata  legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificato dalla
          presente legge:
            5.1. I soggetti maschi delle specie  bovina  e  bufalina,
          suina,  ovina  e caprina   ed equina,  per essere  ritenuti
          idonei  alla riproduzione debbono  soddisfare  le  seguenti
          condizioni:
            a)  in    monta  naturale:    essere  iscritti al   libro
          genealogico  o al registro anagrafico di cui all'art. 3, od
          anche, per la specie suina, agli appositi registri    degli
          ibridi  di  cui all'art. 3,   comma 4; nel caso  di cavalli
          di razza   puro  sangue    inglese  e    trottatore  essere
          iscritti,     oltreche'   al    libro  genealogico,   anche
          all'apposito repertorio    degli    stalloni      di    cui
          all'art.  3,   comma  3.  Tali disposizioni  per la  specie
          ovina  e caprina  si applicano  soltanto negli  allevamenti
          appartenenti    al  libro    genealogico  o    al  registro
          anagrafico;
            b)  per   inseminazione  artificiale:   essere   iscritti
          al    libro genealogico,   al registro   anagrafico  o agli
          appositi registri  dei suini  ibridi ed  aver  superato con
          esito  positivo le  valutazioni genetiche di  cui  all'art.
          3.    Per  i soggetti sottoposti   alle citate valutazioni,
          genetiche l'inseminazione  artificiale e'  ammessa solo nei
          limiti    fissati    per    l'effettuazione  delle    prove
          medesime.    I cavalli   di razza   puro  sangue inglese  e
          trottatore  devono     essere  iscritti       al      libro
          genealogico,    all'apposito    repertorio  degli stalloni,
          nonche'  possedere  i  requisiti per  essi  stabiliti   dal
          Ministro   dell'agricoltura   e   delle  foreste  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3.
            2.  In deroga  a  quanto  stabilito dal   comma   1,   in
          presenza   di specifiche  esigenze zootecniche  locali,  le
          regioni  e le  province autonome possono autorizzare:
            a)   l'impiego   di soggetti    maschi    della    specie
          bufalina    nonche'  limitatamente  al  periodo di due anni
          dalla data di entrata in vigore della  presente legge,   di
          soggetti  maschi    della    specie  suina   non iscritti a
          rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in  monta
          naturale  esclusivamente  di fattrici allevate nella stessa
          azienda del riproduttore maschio;
            b) l'impiego  per la riproduzione  in monta  naturale  di
          cavalli ed asini  stalloni, con  esclusione  di  cavalli da
          corsa    e per  sport equestri, che rispondano per razza  e
          produzione tipica alle esigenze e  all'indirizzo zootecnico
          locale e  per  i quali  non siano  stati istituiti il libro
          genealogico od il registro anagrafico.
            3.    Nelle  zone    tipiche di   produzione asinina   le
          regioni  possono autorizzate l'impiego   di asini  stalloni
          abilitati  alla fecondazione di cavalle.
            4.    I    libri   genealogici   della specie   ovina   e
          caprina  possono prevedere   l'istituzione   di    appositi
          registri  di   meticci  per  la registrazione  di  soggetti
          ottenuti  tramite   incroci   con   animali appartenenti  a
          razze  diverse.  Tali soggetti possono  essere adibiti alla
          riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.
            5.   E' vietato,   per  le    specie  equina    e  suina,
          l'esercizio  della fecondazione  in forma  girovaga.  Entro
          cinque   anni   dalla data   di entrata in    vigore  della
          presente   legge e' altresi' abolita,  per la specie suina,
          la monta pubblica naturale.
            6.   E' ammesso   per le   specie  bovina    e  bufalina,
          suina,  ovina  e caprina ed equina il trapianto embrionale,
          nonche' l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo,  a
          condizione che  i    citati  embrioni,  o  altro  materiale
          riproduttivo,  provengano  da  padre    iscritto  al  libro
          genealogico  o  registro  anagrafico  ed in  possesso   dei
          requisiti  genetici  all'uopo  stabiliti dallo stesso libro
          genealogico o registro anagrafico".