Art. 3. 1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: ", sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste," sono soppresse. 2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' abrogato.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificato dalla presente legge: 5.1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni: a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'art. 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'art. 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltreche' al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'art. 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico; b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'art. 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni, genetiche l'inseminazione artificiale e' ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonche' possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 3, comma 3. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono autorizzare: a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonche' limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti a rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio; b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico. 3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzate l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle. 4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1. 5. E' vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale. 6. E' ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonche' l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico".