Art. 4.
1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' sostituito dal
seguente:
"Art.  7.  - 1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina,
ovina e caprina, originari dei Paesi membri della  Unione  europea  e
dello  Spazio  economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia
in monta naturale  che  per  inseminazione  artificiale,  purche'  in
possesso  dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla
normativa comunitaria. Alle stesse  condizioni  e'  altresi'  ammesso
l'impiego  di  materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti
da animali originari di tali Paesi.
2. I soggetti maschi delle specie di cui al  comma  1  originari  dei
Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che
per  inseminazione  artificiale,  purche'  in  possesso dei requisiti
genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria.
Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed
embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite:
a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale,  gli  ovuli  e
gli   embrioni  provenienti  da  Paesi  terzi  risultano  iscritti  o
registrati in un libro genealogico o  registro  tenuto  da  organismi
ufficiali  del  Paese  esportatore  allo  scopo  autorizzati  e  sono
accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico;
b) se gli organismi ufficiali del  Paese  esportatore  autorizzati  a
tenere  un  libro  genealogico  o  un registro anagrafico di specie o
razza risultano iscritti  nell'apposito  elenco  redatto  dall'Unione
europea  ai  sensi  dell'articolo  3  della  direttiva  94/28/CE  del
Consiglio, del 23 giugno 1994.
3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni  di
reciprocita'  agli  animali riproduttori, al materiale seminale, agli
ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.
4. Fino alla redazione da parte dell'Unione  europea  dell'elenco  di
cui  al  comma  2,  lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi
terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta  naturale  che  per
inseminazione   artificiale   purche'   in   possesso  dei  requisiti
genealogici e attitudinali gia' determinati con decreto del  Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  11  gennaio 1988, n. 97, recante
norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione
di razza pura nonche'  del  materiale  seminale  ed  ovuli  fecondati
provenienti  parimenti  dal bestiame da riproduzione di razza pura, e
successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse  condizioni  e'
ammesso  l'impiego  di  materiale  seminale,  di  ovuli e di embrioni
provenienti da animali originari di detti Paesi".
 
           Nota all'art. 4:
            -  Si  trascrive  il  testo dell'art.  3,  della   citata
          direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994:
            "Art.  3.   - 1.   Per gli  animali e  i prodotti  di cui
          all'art. 1, paragrafo 1,  e'  fissato,  per  ciascun  Paese
          terzo  secondo la procedura di cui all'art. 12 un elenco di
          organismi  per  la  specie  e/o  la  razza   in   questione
          riconosciuti ai fini della presente direttiva.
            2.    Per   poter    figurare   sull'elenco  di  cui   al
          paragrafo  1, l'organismo del Paese terzo deve:
            a)  figurare    su  un   elenco redatto   dalle autorita'
          competenti del Paese terzo e comunicato alla commissione  e
          agli Stati membri;
            b) rispettare, per ciascuna specie  e/o ciascuna razza, i
          requisiti specifici  previsti dalla  normativa  comunitaria
          per   gli      organismi  riconosciuti  nella  Comunita'  e
          segnatamente:
            le  disposizioni  applicabili   all'iscrizione   e   alla
          registrazione nei libri genealogici o nei registri;
            le    disposizioni   applicabili   all'ammissione   degli
          animali  alla riproduzione;
            le  disposizioni  applicabili  all'impiego   di   sperma,
          ovuli  ed embrioni degli animali;
            i  metodi adottati  per il controllo delle prestazioni  e
          del valore generico degli animali;
            c) essere seguito  da un servizio ufficiale di  controllo
          del Paese terzo;
            d)  impegnarsi    a  iscrivere   e/o   registrare     nei
          propri   libri genealogici o registri  gli animali, sperma,
          ovuli ed  embrioni e gli animali che ne risultano di    cui
          all'art. 1, paragrafo 1, provenienti da un organismo per la
          specie    e/o  la  razza in questione riconosciuto ai sensi
          della legislazione comunitaria.
            3.  Gli elenchi  di cui  al paragrafo  1 possono   essere
          modificati  conformemente  alla procedura prevista all'art.
          12.
            4.   Se   necessario,   le    modalita'    d'applicazione
          risultanti   dal presente  articolo  e segnatamente  quelle
          di  cui al  paragrafo   2, lettera   d),   sono    adottate
          conformemente  alla  procedura  prevista dall'art. 12".
            -    Il decreto  del  Ministro dell'agricoltura  e  delle
          foreste   11  gennaio  1988,  n.  97,  reca:    "Norme  per
          l'importazione   ed   esportazione   del      bestiame   di
          riproduzione di    razza  pura    nonche'  del    materiale
          seminale    ed ovuli   fecondati provenienti  parimenti dal
          bestiame da riproduzione di razza pura".