Art. 4. 1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi. 2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite: a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico; b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risultano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994. 3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocita' agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea. 4. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui al comma 2, lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale purche' in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali gia' determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse condizioni e' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi".
Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 3, della citata direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994: "Art. 3. - 1. Per gli animali e i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, e' fissato, per ciascun Paese terzo secondo la procedura di cui all'art. 12 un elenco di organismi per la specie e/o la razza in questione riconosciuti ai fini della presente direttiva. 2. Per poter figurare sull'elenco di cui al paragrafo 1, l'organismo del Paese terzo deve: a) figurare su un elenco redatto dalle autorita' competenti del Paese terzo e comunicato alla commissione e agli Stati membri; b) rispettare, per ciascuna specie e/o ciascuna razza, i requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria per gli organismi riconosciuti nella Comunita' e segnatamente: le disposizioni applicabili all'iscrizione e alla registrazione nei libri genealogici o nei registri; le disposizioni applicabili all'ammissione degli animali alla riproduzione; le disposizioni applicabili all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni degli animali; i metodi adottati per il controllo delle prestazioni e del valore generico degli animali; c) essere seguito da un servizio ufficiale di controllo del Paese terzo; d) impegnarsi a iscrivere e/o registrare nei propri libri genealogici o registri gli animali, sperma, ovuli ed embrioni e gli animali che ne risultano di cui all'art. 1, paragrafo 1, provenienti da un organismo per la specie e/o la razza in questione riconosciuto ai sensi della legislazione comunitaria. 3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'art. 12. 4. Se necessario, le modalita' d'applicazione risultanti dal presente articolo e segnatamente quelle di cui al paragrafo 2, lettera d), sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'art. 12". - Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, reca: "Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame di riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura".