Art. 5. 1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: "e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore" sono soppresse. 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonche' a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172. 2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a cio' preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformita' dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione".
Note all'art. 5: - Si trascrive il testo vigente del comma 2 dell'art. 9 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30: "2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato e' confiscato; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore". - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172 (Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale"): "4 (Requisiti dei riproduttori maschi). - 1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico delle razze di appartenenza o del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri; b) essere identificato in maniera inequivocabile tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro; c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro; d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla U.S.L., che attestino i requisiti prescritti all'allegato 6". - Si trascrive il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172: "15 (Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori marchi). - 1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico o del registro dei suini riproduttori ibridi delle razze di appartenenza. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri; b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro; qualora trattasi di un giovane riproduttore: essere ammesso ad una prova di valutazione genetica. Per questi ultimi, l'utilizzazione del materiale seminale e' consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione delle prove di valutazione genetica da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente; c) essere identificato in maniera inequivocabile, tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro; d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro; e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate, dalle UU.SS.LL., che attestino i requisiti prescritti dall'allegato 7; f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, alle visite ed agli accertamenti del proprio stato sanitario effettuati a cura delle UU.SS.LL., che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanita'; g) essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanita' ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena, oppure provenire da un centro genetico riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o da altro centro di pari livello sanitario". - Si trascrive il testo dell'art. 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172: "27 (Requisiti degli embrioni). - 1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono: a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o dalle regioni e province autonome; b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari previsti all'allegato 10. 2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono: a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purche' di razza chiaramente riconoscibile; b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; c) essere raccolti da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorita', e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi. 3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata dal competente libro o registro". - Si trascrive il testo dell'art. 35 del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172: "35 (Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli). - 1. Il bestiame da riproduzione, nonche' il materiale seminale, embrioni ed oociti, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione, sono ammessi all'importazione solo se originari dei Paesi C.E.E. o dei Paesi terzi per i quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali abbia rilevato l'esistenza di una disciplina tecnica di selezione equivalente a quella nazionale. 2. I requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, oggetto di importazione o di esportazione, nonche' i Paesi di origine, la documentazione zootecnica necessaria e le procedure richieste, sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1988), modificato da ultimo con decreto ministeriale n. 17901 del 31 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1993). 3. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali e' esercitato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni ed autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 4. Le associazioni degli allevatori ed altri enti che tengono i libri genealogici, forniranno tempestivamente ai centri di produzione ai recapiti, alle regioni e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco dei riproduttori esteri, per i quali la commissione tecnica centrale del libro genealogico ha riconosciuto validita' genetica per il miglioramento delle razze in Italia".