Art. 5.
1.  Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le
parole:  "e  ne  viene  ordinata  la  sterilizzazione  a  spese   del
contravventore" sono soppresse.
2.  Dopo  il  comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n.
30, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e  2,  aumentate
di  un  terzo,  si  applicano,  salvo che il fatto costituisca reato,
anche a chiunque impiega, per  la  riproduzione,  animali  privi  dei
requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro
delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n.
172, nonche' a chiunque produce, distribuisce  e  utilizza  materiale
seminale  o  embrioni  privi  dei  requisiti sanitari stabiliti dagli
articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.
2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  responsabile  della
associazione  a cio' preposto che custodisce i libri genealogici ed i
registri anagrafici  di  cui  all'articolo  3  in  difformita'  dalle
prescrizioni  contenute  negli appositi disciplinari e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5  milioni
a lire 30 milioni.
2-quater.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 si applicano alle
violazioni dell'articolo 35 del decreto del  Ministro  delle  risorse
agricole,  alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia
di  requisiti  del  bestiame  e  del   materiale   seminale   ammessi
all'importazione e all'esportazione".
 
           Note all'art. 5:
            -    Si  trascrive    il  testo    vigente  del   comma 2
          dell'art. 9  della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
            "2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b),  c)  e  d),
          del  comma  1,  il  materiale  riproduttivo  utilizzato  e'
          confiscato; il capo o i capi utilizzati   sono  sequestrati
          cautelarmente    e ne  viene ordinata  la sterilizzazione a
          spese del contravventore".
            - Si trascrive il testo dell'art.    4  del  decreto  del
          Ministro  delle risorse   agricole, alimentari  e forestali
          13 gennaio   1994, n.   172 (Regolamento   di    esecuzione
          della    legge    15    gennaio  1991,    n.   30, recante:
          "Disciplina della riproduzione animale"):
            "4 (Requisiti  dei    riproduttori  maschi).  -  1.    Il
          riproduttore,  per  essere   adibito   alla monta  naturale
          pubblica,  deve soddisfare  le seguenti condizioni:
            a) essere  iscritto nella  sezione "riproduttori  maschi"
          del  libro  genealogico  o  del   registro anagrafico delle
          razze     di  appartenenza  o  del   registro   dei   suini
          riproduttori  ibridi.  L'iscrizione  deve  essere attestata
          dal  certificato   genealogico  o  anagrafico,   rilasciato
          dall'associazione   allevatori  o  dall'ente  che  tiene  i
          suddetti libri o registri;
            b) essere identificato in maniera inequivocabile  tramite
          tatuaggio,  marca    auricolare  o    altro    mezzo idoneo
          stabilito  dalle norme  del competente libro o registro;
            c)    disporre,   ove   previsto    nel   relativo  libro
          genealogico  o registro, di un certificato di  accertamento
          dell'ascendenza,   mediante  l'analisi     del       gruppo
          sanguigno  o  con    altro   metodo   adeguato,  rilasciato
          dall'associazione  allevatori   o  dall'ente  che tiene  il
          medesimo libro o registro;
            d) essere  in possesso  delle certificazioni   sanitarie,
          rilasciate   dalla   U.S.L.,   che  attestino  i  requisiti
          prescritti all'allegato 6".
            -  Si  trascrive il  testo   dell'art.   15   del  citato
          decreto   del Ministro delle  risorse agricole,  alimentari
          e forestali  13 gennaio 1994, n. 172:
            "15    (Inseminazione    artificiale:    requisiti    dei
          riproduttori  marchi).   - 1. Il  riproduttore maschio, per
          essere adibito  alla produzione di materiale seminale    da
          utilizzare  in inseminazione   artificiale, deve soddisfare
          le seguenti condizioni:
            a) essere  iscritto nella  sezione "riproduttori  maschi"
          del  libro genealogico  o  del registro  anagrafico  o  del
          registro  dei  suini riproduttori ibridi  delle razze    di
          appartenenza.    L'iscrizione  deve  essere  attestata  dal
          certificato   genealogico    o    anagrafico,    rilasciato
          dall'associazione  degli  allevatori o dall'ente che  tiene
          i suddetti libri o registri;
            b) aver superato   con esito  positivo  le    valutazioni
          genetiche,   per  l'ammissione      alla      inseminazione
          artificiale,     programmate     ed  organizzate      dalle
          associazioni   degli   allevatori  o   dall'ente competente
          che  tiene   il libro  o registro;  qualora trattasi  di un
          giovane  riproduttore: essere  ammesso   ad una   prova  di
          valutazione  genetica. Per   questi ultimi, l'utilizzazione
          del     materiale  seminale  e'   consentita   nei   limiti
          quantitativi  necessari per la realizzazione delle prove di
          valutazione   genetica  da  parte  dell'associazione  degli
          allevatori o dell'ente competente;
            c)   essere  identificato   in   maniera  inequivocabile,
          tramite  tatuaggio,    marca  auricolare    o   altro mezzo
          idoneo stabilito    dalle  norme  del  competente  libro  o
          registro;
            d)    disporre    di   un certificato   di   accertamento
          dell'ascendenza mediante l'analisi del gruppo sanguigno   o
          con  altro  metodo  adeguato,  rilasciato dall'associazione
          degli  allevatori o dall'ente competente che tiene il libro
          genealogico o il registro;
            e) essere  in possesso delle certificazioni    sanitarie,
          rilasciate,  dalle  UU.SS.LL.,    che attestino i requisiti
          prescritti dall'allegato 7;
            f) essere sottoposto, almeno  due    volte  l'anno,  alle
          visite  ed agli accertamenti  del proprio  stato  sanitario
          effettuati    a  cura    delle  UU.SS.LL.,  che   attestino
          l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma  delle
          vigenti    disposizioni  di   polizia veterinaria   e delle
          ordinanze emanate dal Ministero della sanita';
            g)  essere  risultato  negativo, prima dell'ammissione al
          centro, alle prove  stabilite dal  Ministero della  sanita'
          ed   effettuate durante  l'isolamento  di    almeno  trenta
          giorni  in   appositi locali   adibiti a quarantena, oppure
          provenire da un centro  genetico riconosciuto dal Ministero
          delle risorse  agricole, alimentari e forestali  o da altro
          centro di pari livello sanitario".
            - Si trascrive il testo dell'art.  27 del citato  decreto
          13 gennaio 1994, n. 172:
            "27  (Requisiti  degli    embrioni). - 1. Gli   embrioni,
          esclusi quelli concepiti  tramite  fecondazione  in  vitro,
          devono:
            a)  provenire  dalla fecondazione di un oocita di femmina
          iscritta al libro genealogico,  o registro anagrafico,  con
          materiale  seminale  di un  riproduttore  autorizzato  alla
          inseminazione    artificiale;    tale  requisito   non   e'
          richiesto  per  le    razze  autoctone  ed  i tipi etnici a
          limitata  diffusione,   presi   in    considerazione    nel
          quadro      degli   specifici   programmi   di  recupero  e
          potenziamento previsti ed  approvati  dal  Ministero  delle
          risorse agricole,  alimentari e forestali o dalle regioni e
          province autonome;
            b)   provenire  da  animali  donatori  che  soddisfino  i
          requisiti sanitari previsti all'allegato 10.
            2. Gli oociti per la  successiva  fecondazione  in  vitro
          debbono:
            a)   provenire da  femmina o  gruppi di  femmine iscritte
          nei libri genealogici   o  registri    anagrafici,    o  da
          femmina   non iscritta  ai suddetti   libri   o   registri,
          purche'   di   razza   chiaramente riconoscibile;
            b)   essere   fecondati   in   vitro     con    materiale
          seminale    di    un  riproduttore      autorizzato    alla
          inseminazione    artificiale;      tale  requisito  non  e'
          richiesto  per  le    razze  autoctone  ed  i tipi etnici a
          limitata  diffusione,   presi   in    considerazione    nel
          quadro      degli   specifici   programmi   di  recupero  e
          potenziamento previsti ed  approvati  dal  Ministero  delle
          risorse agricole, alimentari e forestali;
            c)   essere   raccolti  da     donatrici  provenienti  da
          allevamenti situati in   zone   non   dichiarate    infette
          dalle   competenti   autorita',  e, comunque,  da donatrici
          macellate  per cause  diverse  da quelle  di profilassi.
            3.  La  certificazione  dell'origine    degli    embrioni
          raccolti    o prodotti provenienti da femmine iscritte  nei
          libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata
          dal competente libro o registro".
            -  Si  trascrive il  testo   dell'art.   35   del  citato
          decreto   del Ministro delle  risorse agricole,  alimentari
          e forestali  13 gennaio 1994, n. 172:
            "35 (Requisiti del bestiame e  del materiale  seminale  e
          controlli).   -   1. Il  bestiame da  riproduzione, nonche'
          il materiale  seminale, embrioni   ed   oociti,   parimenti
          provenienti    da     bestiame     da riproduzione,    sono
          ammessi    all'importazione solo   se originari   dei Paesi
          C.E.E. o dei Paesi terzi per i  quali  il  Ministero  delle
          risorse  agricole, alimentari   e forestali  abbia rilevato
          l'esistenza    di  una  disciplina  tecnica  di   selezione
          equivalente a quella nazionale.
            2.    I    requisiti   dei   riproduttori    e  del  loro
          materiale  da riproduzione, oggetto  di importazione  o  di
          esportazione,     nonche'  i  Paesi    di    origine,    la
          documentazione zootecnica   necessaria   e    le  procedure
          richieste,  sono quelli stabiliti dal  decreto ministeriale
          n. 97  dell'11 gennaio 1988  (Gazzetta Ufficiale  n. 74 del
          29   marzo   1988),  modificato  da  ultimo  con    decreto
          ministeriale  n.  17901  del  31  dicembre  1992  (Gazzetta
          Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1993).
            3.  Il  controllo  zootecnico  in    frontiera  presso  i
          competenti uffici doganali  e'   esercitato  dal  Ministero
          delle   risorse  agricole, alimentari  e forestali  che  si
          avvale   dei    funzionari  appositamente  designati  dalle
          regioni ed  autorizzati  con  decreto  del  Ministro  delle
          risorse agricole, alimentari e forestali.
            4.  Le  associazioni degli  allevatori ed altri  enti che
          tengono i libri genealogici, forniranno tempestivamente  ai
          centri  di  produzione  ai   recapiti, alle   regioni e  al
          Ministero  delle risorse  agricole, alimentari e  forestali
          l'elenco   dei     riproduttori  esteri,  per  i  quali  la
          commissione  tecnica  centrale  del  libro  genealogico  ha
          riconosciuto  validita' genetica per il miglioramento delle
          razze in Italia".