Art. 6. 1. Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano: a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione di embrioni; b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attivita' di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici. 2. Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni: a) e' escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2-ter; b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne da' comunicazione al Ministero per le politiche agricole".
Nota all'art. 6: - Il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), reca: "Le sanzioni amministrative".