Art. 6.
1.  Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' inserito
il seguente:
"Art. 9-bis. - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  per  le
violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:
a)  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da lire
1.500.000 a  lire  9  milioni,  nella  ipotesi  di  violazione  delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di
autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi  connessi
alla  gestione  di  stazioni  di  monta; agli articoli 10, 30 e 32 in
materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30  e
32  in  materia  di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di
gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di
produzione di embrioni;
b) la sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  lire
500.000   a   lire  3  milioni  nella  ipotesi  di  violazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio
di  attivita'  di  inseminazione  artificiale  da  parte  di   medici
veterinari ed operatori pratici.
2.  Agli  illeciti  amministrativi  previsti  dalla presente legge si
applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:
a) e' escluso il pagamento  in  misura  ridotta,  salvo  che  per  le
infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2-ter;
b)  il  presidente  della giunta regionale competente ad applicare le
sanzioni  ne  da'  comunicazione  al  Ministero  per   le   politiche
agricole".
 
           Nota all'art. 6:
            -  Il    capo I   della legge   24 novembre 1981,  n. 689
          (Modifiche  al  sistema   penale),   reca:   "Le   sanzioni
          amministrative".