Art. 2
                             (Ministeri)

  1.  A  decorrere  dalla  prossima  legislatura,  i ministeri sono i
seguenti:
    1. Ministero degli affari esteri
    2. Ministero dell'interno
    3. Ministero della giustizia
    4. Ministero della difesa
    5. Ministero dell'economia e delle finanze
    6. Ministero delle attivita' produttive
    7. Ministero delle politiche agricole e forestali
    8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
    9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
    10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
    11. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
    12. Ministero per i beni e le attivita' culturali
  2.  I  ministeri  svolgono, per mezzo della propria organizzazione,
nonche'  per  mezzo  delle  agenzie disciplinate dal presente decreto
legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo
le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente
decreto,  nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea.
  3.  Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento
alle  agenzie  dotate  di  personalita' giuridica, la titolarita' dei
poteri  di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto
legislativo n.29 del 1993 e la relativa responsabilita'.
  4.   I   ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di  rispettiva
competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e
le  agenzie  internazionali  di settore fatte salve le competenze del
ministero degli affari esteri.
 
          Nota all'art. 2:
            -   Il   decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2  della
          legge  23  ottobre  1992, n. 421" e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, suppl. ord. n.  30.  Si
          trascrive il testo degli articoli 3 e 14:
            "Art.  3  (Indirizzo  politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita').  - 1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  definendo
          gli  obiettivi  ed i programmi da attuare ed adottando, gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
             a)  le  decisioni  in  materia  di  atti   normativi   e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
             b)   la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione;
             c)  la  individuazione delle risorse umane, materiali ed
          economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale;
             d) la definizione dei criteri  generali  in  materia  di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
             e) le nomine, designazioni  ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
             f)  le richieste di pareri alle autorita' amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato;
             g)  gli altri atti indicati dal presente decreto.
            2.  Ai  dirigenti  spetta   l'adozione   degli   atti   e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati.
            3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti indicate dal comma 2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative.
            4.  Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
            "Art.  14  (Indirizzo  politico-amministrativo).  - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3,  comma
          1.  A  tal  fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
          dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'art. 16:
             a)  definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare ed emana  le  conseguenti  direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
             b)   effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          diritti   preposti   ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279 ad esclusione delle risorse necessarie per  il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
            2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1  il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23  agosto  1988. n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata e continuativa.   Per i dipendenti  pubblici  si
          applica  la  disposiziope  di  cui all'art.   17, comma 14,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.  Con  lo   stesso
          regolamento   si  provvede  al  riordino  delle  Segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  stato.  Con   decreto
          adottato  dall'autorita' di governo competente, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  e'  determinato,  in attuazione
          dell'art. 12, comma 1, lettera  n)  della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59  senza  aggravi  di spesa e, per il personale
          disciplinato dai contratti collettivi nazionali di  lavoro,
          fino   ad   una   specifica   disciplina  contrattuale,  il
          trattamento   economico   accessorio,   da    corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di  reperibilita'  e di disponibilita' ad orari disagevoli,
          ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari  di  Stato. Tale trattamento, consistente in
          un unico emolumento, e' sostitutivo  dei  compensi  per  il
          lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
          la  qualita'  della  prestazione  individuale.  Con effetto
          dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
          presente  comma  sono  abrogate le norme del regio decreto-
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed   integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante  la
          costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei  Ministri  e
          delle   Segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.
            3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare  o
          avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
          competenza  dei  dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
          Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il  quale
          il  dirigente  deve  adottare  gli  atti o i provvedimenti.
          Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
          delle direttive generali da parte del dirigente competente,
          che determinino pregiudizio per  l'interesse  pubblico,  il
          Ministro  puo'  nominare,  salvi  i  casi di urgenza previa
          contestazione un commissario ad acta dando comunicazione al
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   del   relativo
          provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2,
          comma  3,  lettera  p)  della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta altresi' salvo quanto previsto  dall'articolo  6  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
          regio   decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  e  dall'articolo  10   del
          relativo  regolamento  emanato  con  regio decreto 6 maggio
          1940,  n.  635.  Resta  salvo  il  potere  di  annullamento
          ministeriale per motivi di legittimita'".