IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" che ha
disposto l'inserimento del comma 1-ter all'articolo 13-bis del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale  ai  fini
dell'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche,   si   detrae
dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza  del  suo  ammontare,  un
importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore
a 5  milioni  di  lire  degli  interessi  passivi  e  relativi  oneri
accessori,  nonche'  delle  quote  di  rivalutazione  dipendenti   da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea,  ovvero  a
stabili organizzazioni del territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1  gennaio
1998  e  garantiti  da  ipoteca,  per  la   costruzione   dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale; 
  Visto,  in  particolare,  l'ultimo   periodo   del   comma   1-ter,
dell'articolo  13-bis  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, il quale prevede che con decreto del Ministro delle  finanze
sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata
la predetta detrazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,  concernente
"Norme per l'edilizia residenziale"; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi in data 22 febbraio 1999, n. 25/99; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota n. 12684 del 13 luglio 1999); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Gli interessi passivi e relativi  oneri  accessori,  nonche'  le
quote di rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea, ovvero a stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti,  in  dipendenza  di
mutui garantiti da ipoteca e contratti per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione  principale  si  detraggono,  ai
fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  fino  alla
concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al  19  per  cento
dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni  di  lire.  Per
abitazione principale si intende quella nella quale  il  contribuente
dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze  dei  registri
anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, e successive  modificazioni,  con  la  quale  il
contribuente puo' attestare anche che dimora  abitualmente  in  luogo
diverso da quello indicato nei registri anagrafici.  Per  costruzione
di unita' immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in
conformita' al provvedimento di abilitazione comunale  che  autorizzi
una nuova costruzione, ivi compresi quelli di  cui  all'articolo  31,
comma primo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  2. La detrazione di cui al comma  1  si  applica  relativamente  ai
contratti di mutuo stipulati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai  sensi
dell'articolo 1813 del codice civile,  ed  assistiti  da  ipoteca,  e
compete limitatamente agli  interessi  e  relativi  oneri  accessori,
nonche'  alle  quote  di  rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di
indicizzazione  riferibili  all'importo  del   mutuo   effettivamente
destinato alla costruzione dell'immobile. 
  3.  La  detrazione  e'  ammessa  a  condizione  che  i  lavori   di
costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla
data di stipula del contratto di mutuo  da  parte  del  soggetto  che
sara' il possessore a titolo di  proprieta'  o  altro  diritto  reale
dell'unita' immobiliare da costruire e che quest'ultima  sia  adibita
ad abitazione principale entro sei  mesi  dal  termine  dei  predetti
lavori. 
  4. In caso di contitolarita' del  contratto  di  mutuo  o  di  piu'
contratti di mutuo, il limite di cinque milioni di lire  e'  riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti nel periodo d'imposta. 
  5. La detrazione di  cui  al  comma  1  e'  cumulabile  con  quella
prevista per  gli  interessi  passivi  relativi  ai  mutui  ipotecari
contratti  per   l'acquisto   dell'abitazione   principale   di   cui
all'articolo 13-bis, comma 1,  lettera  b),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto per tutto il periodo di
durata dei lavori di costruzione dell'unita' immobiliare, nonche' per
il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449: 
            "1. All'art. l3-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis e'
          inserito il seguente: 
            "1-ter. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,  e   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e garantiti da  ipoteca,  per  la  costruzione  dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione  principale.   Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' e le condizioni  alle  quali  e'  subordinata  la
          detrazione di cui al presente comma". 
            - Il  D.P.R.  n.  917  del  22  dicembre  1986,  recante:
          "Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi",
          e' stato pubblicato nel supplemento ordinario 
          alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. 
            - Si riporta il testo dell'art. 13-bis, comma 1-ter,  del
          citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: 
            "1-ter. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,  e   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e garantiti da  ipoteca,  per  la  costruzione  dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione  principale.   Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' e le condizioni  alle  quali  e'  subordinata  la
          detrazione di cui al presente comma". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri": 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Note all'art. 1: 
            - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante:  "Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme" e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968. 
            - Si riporta il testo dell'art. 31, comma primo,  lettera
          d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante: 
          "Norme per l'edilizia residenziale": 
            "Gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
          esistente sono cosi' definiti: 
              a) - c) (Omissis); 
            d) interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti
          a trasformare gli organismi  edilizi  mediante  un  insieme
          sistematico di opere che possono portare  ad  un  organismo
          edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente.  Tali
          interventi comprendono il ripristino o la  sostituzione  di
          alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione,
          la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti". 
             - Si riporta il testo dell'art. 1813 del codice civile: 
            "Art. 1813 (Nozione). - Il  mutuo  e'  il  contratto  col
          quale  una  parte  consegna   all'altra   una   determinata
          quantita' di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si
          obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e
          qualita'". 
            - Si riporta il testo dell'art. 13-bis, comma 1,  lettera
          b), del citato D.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917: 
            "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  19
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
               a) (Omissis); 
            b) gli interessi passivi,  e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione principale  entro  sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni di lire. L'acquisto  dell'unita'  immobiliare  deve
          essere effettuato nei sei  mesi  antecedenti  o  successivi
          alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
          tiene  conto  del  suddetto  periodo  nel   caso   in   cui
          l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato  uno
          nuovo di  importo  non  superiore  alla  residua  quota  di
          capitale da rimborsare,  maggiorata  delle  spese  e  degli
          oneri  correlati.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella nella quale il contribuente dimora abitualmente.  La
          detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel  corso
          del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
          delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi  di
          lavoro. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo  o
          di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni  di  lire
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta nello stesso limite  complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi".