Art. 2.
  1.  Il diritto  alla detrazione  viene meno  a partire  dal periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in   cui  l'immobile  non  e'  piu'
utilizzato  per  abitazione  principale;  non si  tiene  conto  delle
variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
  2.  La mancata  destinazione ad  abitazione principale  dell'unita'
immobiliare entro  sei mesi dalla  data di conclusione dei  lavori di
costruzione  della  stessa  comporta  la  perdita  del  diritto  alla
detrazione e da  tale data decorre il termine per  la rettifica della
dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria.
  3. La detrazione non spetta  se i lavori di costruzione dell'unita'
immobiliare non sono  iniziati nei sei mesi  antecedenti o successivi
alla  data di  stipula  del  contratto di  mutuo;  la detrazione  non
spetta,  altresi', se  i  detti  lavori non  sono  ultimati entro  il
termine  stabilito  dalla  concessione edilizia  per  la  costruzione
dell'immobile o  in quello successivamente  prorogato e da  tale data
inizia a  decorrere il termine  per la rettifica  della dichiarazione
dei  redditi da  parte dell'amministrazione  finanziaria. Il  diritto
alla detrazione non  viene meno se i termini  previsti nel precedente
periodo  non sono  rispettati per  ritardi imputabili  esclusivamente
all'amministrazione   comunale   nel  rilascio   delle   abilitazioni
amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.