Art. 12.
                            Finanziamenti
  1. Le attivita' svolte dai docenti delle scuole secondarie di primo
e  secondo   grado  relative  alla  realizzazione   degli  interventi
integrativi e dei  moduli di raccordo, previsti dagli  articoli 3, 4,
5, 6 e  7 sono retribuite con gli stanziamenti  relativi al fondo per
il  miglioramento   dell'offerta  formativa  e  per   le  prestazioni
aggiuntive  e  con quelli  previsti  dalla  legge  n. 44  0/1997  per
l'ampliamento  dell'offerta formativa,  coerentemente  con il  parere
espresso dalle competenti commissioni parlamentari  di cui al comma 2
dell'articolo 1 della legge medesima.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 9 agosto 1999
                Il Ministro della pubblica istruzione
                             Berlinguer
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Amato
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Salvi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
  Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 222
 
           Nota all'art. 12:
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 1, comma 2,   della
          citata legge 18 dicembre 1997, n. 440:
            "2. Le disponibilita' di cui  al  comma  1  da  iscrivere
          nello  stato  di previsione del   Ministero della  pubblica
          istruzione   sono ripartite, sentito    il  parere    delle
          competenti    commissioni parlamentari,   con decreti   del
          Ministro  del  tesoro,    anche  su   capitoli   di   nuova
          istituzione,  su    proposta  del Ministro della   pubblica
          istruzione, in attuazione   delle    direttive   di     cui
          all'art.  2.   Le  eventuali disponibilita'  non utilizzate
          nel  corso    dell'anno  sono    utilizzate  nell'esercizio
          successivo".