Art. 12.
Finanziamenti
1. Le attivita' svolte dai docenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado relative alla realizzazione degli interventi
integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli articoli 3, 4,
5, 6 e 7 sono retribuite con gli stanziamenti relativi al fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive e con quelli previsti dalla legge n. 44 0/1997 per
l'ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il parere
espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2
dell'articolo 1 della legge medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 agosto 1999
Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 222
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della
citata legge 18 dicembre 1997, n. 440:
"2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui
all'art. 2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate
nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio
successivo".