Art. 2. Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente 1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente e' determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. 2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando: a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; b) il reddito delle attivita' finanziarie. 3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono: a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo e' elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non puo' essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione e' corrisposto a societa' le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare; b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente; c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare che sia a carico del richiedente; detta cifra e' aumentata a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale; d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b) per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidita' superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidita' che determini impossibilita' di produrre reddito. 4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio l968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B. 5. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicita' delle informazioni fornite. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalita' e prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): "3. Qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici". - La legge 4 gennaio 1968, n. 151, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109: "2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare". - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448: "2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalita' di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1".