Art. 2. 
Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente 
  1.  La  valutazione  della  situazione  economica  equivalente  del
richiedente  e'  determinata  con  riferimento  al  nucleo  familiare
composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e
da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. 
  2. La situazione economica  equivalente  del  nucleo  familiare  si
ottiene sommando: 
  a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare
quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o,  in  mancanza  di
obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo
certificato sostitutivo rilasciato dai datori di  lavoro  o  da  enti
previdenziali; 
    b) il reddito delle attivita' finanziarie. 
  3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono: 
  a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda  in  abitazioni
in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o
residenziale nel comune di residenza; tale importo e'  elevato  a  L.
3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano  altri
immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non
puo' essere detratta alcuna cifra  nel  caso  in  cui  il  canone  di
locazione e' corrisposto a societa' le cui quote  sono  intestate  in
tutto o in parte a membri del nucleo familiare; 
  b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000  per  il  terzo
figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove
i figli siano a carico del richiedente; 
  c)  L.  2.000.000  per  ciascun  ulteriore  componente  del  nucleo
familiare che sia a carico del richiedente; detta cifra e'  aumentata
a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale; 
  d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera  b)  per
ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma  dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  o  con  invalidita'
superiore al 66%. La stessa  cifra  si  aggiunge  nel  caso  uno  dei
genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap  o  di
invalidita' che determini impossibilita' di produrre reddito. 
  4. Il richiedente attesta la situazione economica  equivalente  del
nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge  4
gennaio l968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B. 
  5. Il richiedente dichiara altresi' di avere  conoscenza  che,  nel
caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo  4,  comma
2, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  109,  in  materia  di
controllo della veridicita' delle informazioni  fornite.  Sono  fatte
salve tutte le ulteriori modalita' e prescrizioni dettate dalle leggi
regionali a norma dell'articolo 27, comma 2, della legge 23  dicembre
1998, n. 448. 
 
           Note all'art. 2: 
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5
          febbraio  1992,  n.  104  (Leggequadro  per   l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
            "3. Qualora  la  minorazione,  singola  o  plurima  abbia
          ridotto l'autonomia personale correlata all'eta',  in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'. 
            Le  situazioni  riconosciute  di   gravita'   determinano
          priorita' nei programmi  e  negli  interventi  dei  servizi
          pubblici". 
            - La legge 4 gennaio 1968, n.  151,  reca:  "Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme". 
            - Si riporta il testo dell'art. 4, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109: 
            "2. Il richiedente dichiara altresi' di avere  conoscenza
          che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi
          del comma 8, possono essere eseguiti controlli  diretti  ad
          accertare la  veridicita'  delle  informazioni  fornite  ed
          effettuati  presso  gli  istituti  di   credito   o   altri
          intermediari finanziari, specificando a tal fine il  codice
          identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
          il patrimonio mobiliare". 
            - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della citata
          legge 23 dicembre 1998, n. 448: 
            "2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma
          1, disciplinano le modalita' di ripartizione ai comuni  dei
          finanziamenti  previsti  che   sono   comunque   aggiuntivi
          rispetto a quelli gia' destinati a tal fine  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In  caso   di
          inadempienza delle  regioni,  le  somme  sono  direttamente
          ripartite  tra  i   comuni   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di intesa  con  il  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 1".