IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  29  aprile  1998, n. 124 avente ad
oggetto  ÊRidefinizione  del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni   sanitarie   e  del  regime  delle  esenzioni,  a  norma
dell'articolo  59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 4493/4,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, e in
particolare  l'articolo  5 che prevede che il Ministro della sanita',
con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le
condizioni  di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che
danno  diritto  all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni
di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;
  Visto  il  decreto  ministeriale 1 febbraio 1991, avente ad oggetto
ÊRideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione
dalla spesa sanitaria3/4 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del
15 luglio 1998;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
nella riunione del 24 settembre 1998;
  Visto  il  parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali,  in data 19 dicembre 1998, che rileva che i criteri per il
trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure dirette al
riconoscimento delle esenzioni sono oggetto di uno o piu' regolamenti
da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  6 del decreto legislativo n.
124/1998  e che il presente regolamento dovrebbe provvedere alla sola
individuazione  delle  condizioni di malattia croniche ed invalidanti
che  danno  diritto  alle  esenzioni mentre sembrerebbe attuare anche
quanto  demandato  a  tali  regolamenti  in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali;
  Considerato che la disciplina del trattamento dei dati personali e'
oggetto  di  separata  regolamentazione  ai sensi dell'articolo 6 del
decreto  legislativo  n.  124/1998  e  che il presente regolamento si
limita  ad  individuare  le  malattie  esenti  e  le  caratteristiche
generali  del  sistema di riconoscimento del diritto all'esenzione in
relazione ad esse;
  Ritenuto  di  recepire il parere dell'Autorita' garante modificando
in  tal  senso  il testo dell'articolo 2, comma 2 e prevedendo che le
disposizioni del presente regolamento siano adeguate sulla base della
disciplina   da   emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
  Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 22 febbraio
  1999;
Vista la comunicazione n. 100/SCPS/16.2670 dell'11 marzo 1999
inviata   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'articolo  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e la
risposta  della  stessa  Presidenza  in  data  18-  maggio  1999,  n.
DAGL/114/31890/4-18-173;,
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento individua le condizioni e le malattie
croniche   e   invalidanti  che  danno  diritto  all'esenzione  dalla
partecipazione  al  costo  per  le  correlate  prestazioni  sanitarie
incluse  nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo
5,  comma  1,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124.  L'eventuale  esclusione  di  prestazioni  dai  suddetti livelli
essenziali  o  l'introduzione  di  modifiche  nella definizione delle
singole  prestazioni  in  essi  incluse  sono recepite secondo quanto
previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.
 
          AVVERTENZA:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  29  aprile 1998, n. 124 recante "Ridefinizione
          del sistema di partecipazione al  costo  delle  prestazioni
          sanitarie   e   del   regime   delle   esenzioni,  a  norma
          dell'articolo 59, comma 50, della legge 27  dicembre  1997,
          n. 449:
          "Art.  5  (Esenzione  dalla  partecipazione  in relazione a
          particolari condizioni di malattia)  -  1  .  Con  distinti
          regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di
          malattia croniche o invalidanti; b) le  malattie  rare.  Le
          condizioni  e  malattie  di  cui alle lettere a) e b) danno
          diritto   all'esenzione   dalla   partecipazione   per   le
          prestazioni  di  assistenza sanitaria indicate dai medesimi
          regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il
          Ministro della sanita' tiene conto della gravita'  clinica,
          del  grado  di  invalidita', nonche' della onerosita' della
          quota di partecipazione derivante dal  costo  del  relativo
          trattamento.
          2.  I  regolamenti  individuano  inoltre  le prestazioni di
          assistenza sanitaria correlate  a  ciascuna  condizione  di
          malattia  ed  alle  relative  complicanze,  per le quali e'
          riconosciuta l'esenzione  dalla  partecipazione  al  costo,
          tenendo   conto:  a)  della  loro  inclusione  nei  livelli
          essenziali di assistenza; b) della loro  appropriatezza  ai
          fini  del  monitoraggio  della  evoluzione della malattia e
          dell'efficacia   per   la   prevenzione   degli   ulteriori
          aggravamenti;  della definizione dei percorsi diagnostici e
          terapeutici.  I   regolamenti   individuano   altresi'   le
          condizioni  di malattia che danno diritto all'esenzione dal
          pagamento della quota fissa di cui all'articolo 3, comma 9,
          per   le   prestazioni  cui  e'  necessario  ricorrere  con
          frequenza particolarmente elevata,  indicate  dagli  stessi
          regolamenti.
          3.    L'esenzione  dalla  partecipazione  al  costo  per le
          prestazioni di assistenza sanitaria  correlate  a  ciascuna
          malattia e' riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.
          4.   Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate
          all'accertamento delle condizioni  di  malattia  che  danno
          diritto  all'esenzione, ad eccezione di quelle ividuate dal
          regolamento di cui al comma 1, lettera b) per  la  diagnosi
          delle malattie rare. Sono altresi' esclusi dall'esenzione i
          farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma
          10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
          5.  Con  il  regolamento  di cui al comma 1 lettera b) sono
          altresi' individuate specifiche forme di  tutela  garantite
          ai  soggetti  affetti  da  patologie  rare, con particolare
          riguardo  alla  disponibilita'  dei   farmaci   orfani   ed
          all'organizzazione  dell'erogazione  delle  prestazioni  di
          assistenza.
          6. Le condizioni e le malattie  di  cui  al  comma  1  sono
          aggiornate  con  la procedura di cui all'articolo 17, comma
          3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  dei
          risultati   della   ricerca   applicata  e  delle  evidenze
          scientifiche,   nonche'   dello   sviluppo   dei   percorsi
          diagnostici    e   terapeutici.   Entro   sessanta   giorni
          dall'entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle
          percentuali di invalidita' per le  minorazioni  e  malattie
          invalidanti   il   Ministro   della   sanita'  provvede  ad
          aggiornare il regolamento di cui al  comma  1,  lettera  a)
          inserendovi  le eventuali ulteriori patologie invalidanti e
          le correlate prestazioni per le quali  e'  riconosciuto  il
          diritto  all'esenzione  dalla partecipazione al costo. Fino
          all'aggiornamento del regolamento, agli  assistiti  di  cui
          all'articolo  6,  commi  1  e 2, del decreto ministeriale 1
          febbraio 1991 pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  7
          febbraio   1991,  n.  32,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,    e'    confermata     l'esenzione     dalla
          partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata
          dallo  stesso  articolo 6 e dall'articolo 1, comma 3, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724,  nonche'  l'esenzione  agli
          invalidi  civili  minori  di  anni  18  con  indennita'  di
          frequenza  e  alle   vittime   del   terrorismo   e   della
          criminalita' organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990,
          n. 302.
          7.   Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale
          di  invalidita'  dei  soggetti  ultra-sessantacinquenni  e'
          determinata   in   base   alla   presenza   di  difficolta'
          persistenti a svolgere i  compiti  e  le  funzioni  proprie
          della loro eta'."
          Note al preambolo:
            - Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29
          aprile 1998, n. 124, vedi nota al titolo.
            -   Si   riporta  il  testo  del  D.M.  1  febbraio  1991
          "Rideterminazione delle forme  morbose  che  danno  diritto
          all'esenzione dalla spesa sanitaria":
                           IL MINISTRO DELLA SANITA'
          Visto  l'art.  5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
          407,   che   demanda   al   Ministro   della   sanita'   di
          rideterminare,  anche  in  deroga a precedenti disposizioni
          legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie
          croniche ed acute,  che  danno  diritto  all'esenzione  dal
          pagamento   delle   quote   di  partecipazione  alla  spesa
          sanitaria,  individuando  altresi'  le  modalita'  per   il
          riconoscimento delle patologie stesse,
          Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio
          1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  122  del  27
          maggio  1989,  concernente  la  individuazione  delle forme
          morbose   che    danno    diritto    all'esenzione    dalla
          partecipazione  alla  spesa  sanitaria  e  loro  ambito  di
          applicazione;
          Visto il decreto del Ministro della sanita' del  10  aprile
          1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 107 del 10
          maggio 1990, di integrazione al decreto ministeriale del 24
          maggio 1989;
          Visto l'art. 11 del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.
          463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
          1983, n. 638;
          Visti  i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita'
          nelle sedute del 7 e del 20 novembre 1990;
          Sentite le competenti  commissioni  igiene  e  sanita'  del
          Senato e affari sociali della Camera dei deputati;
                                   Decreta:
          1.  I  soggetti  affetti dalle forme morbose sotto elencate
          sono esentati dal pagamento delle quote  di  partecipazione
          alla  spesa per l'assistenza farmaceutica, limitatamente ai
          farmaci  prescrivibili  a  carico  dei  Servizio  sanitario
          nazionale di seguito indicati per ciascuna patologia, salvo
          ulteriori rideterminazioni - in presenza di eventuali nuove
          acquisizioni terapeutiche:
          1)  affezioni  dell'apparato  cardiovascolare  nel corso di
          trattamenti che richiedono un permanente  monitoraggio  dei
          fattori  della  coagulazione:  limitatamente ai farmaci che
          interferiscono con la coagulazione stessa;
          2)  angioedema  ereditario:  limitatamente  all'emoderivato
          specifico CI inattivatore;
          3)    artrite    reumatoide:   limitatamente   ai   farmaci
          immunomodulatori   e   sali   d'oro   ed   ai   trattamenti
          intraarticolari;
          4)     dermatomiosite:     limitatamente     ai     farmaci
          immunosoppressori;
          5) lupus eritematoso-sistemico:  limitatamente  ai  farmaci
          immunosoppressori;
          6) sclerosi sistemica progressiva: limitatamente ai farmaci
          immunosoppressori;
          7)    sclerosi    multipla:    limitatamente   ai   farmaci
          immunosoppressori;
          8)  immunodeficienze  congenite ed acquisite, non provocate
          da retrovirus,  determinanti  gravi  difetti  delle  difese
          immunitarie  con  infezioni  recidivanti:  limitatamente ad
          antibiotici, gamma globuline ed ormoni timici;
          9)  pemfigo  e   penfigoidi:   limitatamente   ai   farmaci
          immunosoppressori;
          10)  psoriasi  pustolosa  grave:  limitatamente  ai farmaci
          immunosoppressori;
          11)   emoglobinopatie   ed    altre    anemie    congenite:
          limitatamente al sangue trasfuso;
          12) glaucoma: limitatamente ai farmaci attivi sull'ipertono
          oculare;
          13)  insufficienza  renale:  limitatamente  alla dialisi ed
          alle terapie delle complicanze del trattamento dialitico;
          14) insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a
          lungo termine: limitatamente agli antibiotici nelle fasi di
          riacutizzazione;
          15) ipertensione arteriosa resistente alle misure  generali
          di  ordine  igienico  e dietetico: limitatamente ai farmaci
          antipertensivi;
          16)   miastenia    grave:    limitatamente    ai    farmaci
          immunosoppressori;
          17)  morbo  di  Hansen:  limitatamente  ai  farmaci  per la
          terapia antibatterica specifica;
          18) T.B.C. attiva  bacillifera:  limitatamente  ai  farmaci
          antitubercolari;
          19) diabete insipido: limitatamente agli ormoni ipofisari;
          20)  diabete  mellito:  limitatamente agli ipoglicemizzanti
          orali ed insulina;
          21)  nanismo  ipofisario,  sindrome  di  Turner  ed   altre
          endocrinopatie   congenite:   limitatamente   agli   ormoni
          carenti;
          22)  neoplasie:  limitatamente  ai  farmaci  destinati   al
          controllo della crescita neoplastica e delle complicanze ad
          esse correlate ed inclusi gli eventuali ormoni carenti;
          23)   psicosi:  limitatamente  ai  farmaci  neurolettici  e
          psicoattivi;
          24) sindrome  e  morbo  di  Parkinson:  limitatamente  agli
          antiparkinsoniani;
          25)    spasticita'   da   cerebropatia   limitatamente   ai
          miorilassanti;
          26)  fibrosi  cistica  del   pancreas:   limitatamente   al
          trattamento  antibiotico,  agli  enzimi pancreatici ad alto
          dosaggio, ai  cortisonici  topici  ed  ai  broncodilatatori
          (teofillinici, beta due antagonisti ed anticolinergici);
          27)   cirrosi   epatica   scompensata:  limitatamente  alle
          proteine plasmatiche;
          28) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn: limitatamente  a
          steroidi, antibiotici, sulfasalazina, mesalazina;
          30)   infezioni   sintomatiche   da  HIV  limitatamente  ai
          trattamenti  profilattici   e   terapeutici   previsti   da
          protocolli stabiliti in sede ospedaliera.
          2.1. Per le forme morbose di seguito elencate, i farmaci ad
          esse   strettamente   correlati   sono   gia'  inclusi  nel
          prontuario  terapeutico  a  totale  carico   del   Servizio
          sanitario  nazionale  e,  pertanto,  sono  prescritti senza
          alcuna quota di partecipazione a carico dell'assistito:
          1) insufficienza cardiaca: cardiocinetici maggiori;
          2) aritmie cardiache: antiaritmici monocomposti;
          3)    angina   pectoris:   nitroglicerina   ed   isosorbide
          mononitrato e dinitrato;
          4) emofilia: emoderivati antiemofilici;
          5) epilessia: antiepilettici;
          6) cirrosi epatica scompensata:  oltre  a  quanto  previsto
          dall'art. 1, la vitamina KI;
          7) condizioni a rischio tromboembolico: anticoagulanti;
          8) miastenia gravis: anticolinesterasici;
          9)  glaucoma  ad  angolo  aperto  -  glaucoma  in  afachia:
          anticolinesterasici, oltre a quanto previsto dall'art. 1;
          10) avvelenamenti acuti: chelanti ed antidoti specifici;
          11) iperkaliemia: chelanti specifici;
          12) emocromatosi, emosiderosi,  talassemia  in  trattamento
          politrasfusionale: chelanti del ferro;
          13) sovradosaggio da anticoagulanti: antidoti specifici;,
          3.  I  soggetti  affetti dalle forme morbose sotto elencate
          sono esentati dal pagamento delle quote  di  partecipazione
          alla  spesa,  limitatamente alle prestazioni di diagnostica
          strumentale e  di  laboratorio  e  alle  altre  prestazioni
          specialistiche correlate alla patologia stessa e di seguito
          indicate, sempreche' ritenute necessarie dal medico:
          1)  affezioni  dell'apparato cardiovascolare in trattamento
          anticoagulante limitatamente a: tempo di protrombina, tempo
          di tromboplastina parziale (PTT);
          2) cardiopatie  scompensate  (N.Y.H.A.  classe  III  e  IV)
          limitatamente    a:       elettrocardiografia,   telecuore,
          ecocardiografia, monitoraggio dei farmaci specifici;
          3) angioedema ereditario: inibitore del C1;
          4) artrite reumatoide limitatamente a: fattore  reumatoide,
          velocita'    di    sedimentazione   (VES)',   autoanticorpi
          specifici, emocromocitometria, radiologia convenzionale del
          distretto osteoarticolare coinvolto;
          5)  dermatomiosite  limitatamente  a:  fattore  reumatoide,
          velocita' di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici,
          emocromocitometria;
          6)  lupus  eritematoso  sistemico  limitatamente a: fattore
          reumatoide,    velocita'    di    sedimentazione     (VES),
          autoanticorpi  specifici,  emocromocitometria, esame urine,
          radiologia convenzionale del torace;
          7) sclerosi sistemica progressiva limitatamente  a  fattore
          reumatoide,     velocita'    di    sedimentazione    (VES),
          autoanticorpi, emocromocitometria;
          8) sclerosi multipla limitatamente  a:  monitoraggio  della
          evoluzione della malattia;
          9)     immunodeficienze    congenite    limitatamente    a:
          immunoglobuline, fattori  complemento,  emocromocitometria,
          sottopopolazioni   linfocitarie,  funzionalita'  neutrofili
          (N13T);
          10)     pemfigo     e     pemfigoidi    limitatamente    a:
          immunofluorescenza  diretta  ed  indiretta  della  lesione,
          dosaggio  immunoglobuline  emocromocitometria, velocita' di
          sedimentazione (VES);
          11)   psoriasi    pustolosa    grave    limitatamente    a:
          emocromocitometria, velocita' di sedimentazione (VES);
          12)  emoglobinopatie  e  anemie  congenite limitatamente a:
          emocromocitometria, reticolociti, bilirubina, ferritinemia;
          13)   emofilia   limitatamente    a:    emocromocitometria,
          radiologia  convenzionale  del  distretto  osteo-articolare
          coinvolto;
          14) fenilchetonuria ed  errori  congeniti  del  metabolismo
          limitatamente  a:  aminoacidi  e  acidi  organici  urinari,
          equilibrio acido-base;
          15)  glaucoma  limitatamente  a:  tonometria,  campimetria,
          fondo dell'occhio, ecografia oculare;
          16)  insufficienza renale limitatamente a: urea, creatinina
          (clearance),   esame   urine,   elettroliti,   proteinuria,
          emocromocitometria,  elettrocardiografia, ecografia renale,
          radiologia convenzionale torace;
          17) insufficienza  respiratoria  cronica  limitatamente  a:
          emogasanalisi,  elettroliti, emocromocitometria, radiologia
          convenzionale torace, elettrocardiografia, monitoraggio dei
          farmaci specifici;
          18) ipertensione arteriosa resistente alle misure  generali
          di   ordine   igienico   e   dietetico   limitatamente   a:
          elettroliti,   creatinina,    esame    urine,    radiologia
          convenzionale torace, elettrocardiografia, fondo oculare;
          19)  miastenia  grave e miopatie congenite limitatamente a:
          creatina kinasi, aldolasi, mioglobina;
          20)  morbo  di  Hansen  limitatamente  a:  anticorpi  anti-
          micobacterium leprae, radiologia convenzionale dei segmenti
          scheletrici coinvolti;
          21)   tubercolosi   attiva   bacillifera  limitatamente  a:
          velocita'  di  sedimentazione  (VES),   emocromocitometria,
          ricerca  bacillo  Koch,  esami  radiologici  relativi  agli
          organi interessati;
          22) i soggetti affetti da HIV e i sospetti  di  esserlo  ai
          soli fini dei relativi accertamenti diagnostici;
          23)   diabete   insipido   limitatamente   a:  elettroliti,
          osmolalita' serica e urinaria, prova di concentrazione;
          24)  diabete  mellito  limitatamente  a:  glicemia,  glico-
          emoglobina,  proteine  glicate,  esame  urine, albuminuria,
          fondo    dell'occhio,     elettromiografia,     creatinina,
          fluorangiografia se richiesta dallo specialista oftalmologo
          ed  in  presenza di retinopatia diabetica, fotocoagulazione
          retinica,     determinazione     della     microalbuminuria
          limitatamente    a    tre    determinazioni/anno,    visite
          specialistiche inerenti al diabete ed alle sue  complicanze
          effettuate  presso  i centri e i servizi di diabetologia di
          cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 115
          25) nanismo  ipofisario  e  sindrome  di  Turner  ed  altre
          endocrinopatie   congenite   limitatamente   a:   GH  (dopo
          stimolo), FSH, LH, TSH, T4:  cortisolo, 17 OH progesterone,
          17   ketocorticoidi   urinari,   testosterone,   delta    4
          androstenedione,   estradiolo;   monitoraggio   eta'  ossea
          (radiologia convenzionale mano, polso);
          26)   neoplasie   limitatamente   a:   terapia    radiante,
          monitoraggio   umorale   e   strumentale   della   crescita
          neoplastica e della terapia antibiastica;
          27)  psicosi  limitatamente  a:  monitoraggio  dei  farmaci
          specifici;
          28)    spasticita'   da   cerebropatia   limitatamente   a:
          monitoraggio dei farmaci specifici;
          29)  sindrome  e  morbo  di  Parkinson   limitatamente   a:
          monitoraggio dei farmaci specifici;
          30)  epilessia  limitatamente  a:  monitoraggio dei farmaci
          antiepilettici;
          31) retinite pigmentosa limitatamente a: fondo dell'occhio,
          visus, elettroretinogramma, campimetria;
          32) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn limitatamente  a:
          rettoscopia    pancolonscopia    con    relative    biopsie
          intestinali,   clisma   opaco,   radiologia   convenzionale
          digerente,    clisma    del    tenue,   ecografia   addome,
          emocromocitometria, proteine totali ed elettroforesi;
          33)  fibrosi  cistica   del   pancreas   limitatamente   a:
          emocromocitometria,    proteine,   albumina,   elettroliti,
          radiologia convenzionale del torace;
          34) epatite  cronica  attiva  e  cirrosi  epatica,  cirrosi
          biliare   primitiva   limitatamente   a:  proteine  totali,
          albumina,    immunoglobuline,     ammonio,     elettroliti,
          bilirubina,         transaminasi         (AST,        ALT),
          gammaglutamiltrasferasi (GGT),  fosfatasi  alcalina  (ALP),
          emocromocitometria,   autoanticorpi,  anticorpi  specifici,
          markers dell'epatite, esogacogramma;
          36) i donatori di  sangue  in  rapporto  con  gli  atti  di
          donazione;
          37)  i  donatori  viventi  d'organo  compresi i donatori di
          midollo  emopoietico  in  connessione  con  gli   atti   di
          donazione;
          38)     ipercolesterolemie    familiari:    LDI    aferesi,
          limitatamente ai casi di ipercolesterolemia familiare,  la'
          dove indicato, su prescrizione di un centro ospedaliero.
          4.   Sono   esentati   dal   pagamento   delle   quote   di
          partecipazione alla  spesa  sanitaria  per  le  prestazioni
          farmaceutiche,  di diagnostica strumentale e di laboratorio
          e  per  le  prestazioni   specialistiche   correlate   alle
          specifiche patologie di cui sono affetti:
          1)  i  nati  prematuri  ed  immaturi  e i nati a termine in
          terapia intensiva neonatale e patologie correlate nei primi
          tre anni di vita;
          2) i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali;
          3) i  tossicodipendenti  in  relazione  ai  trattamenti  di
          disassuefazione;
          4) i tossicodipendenti residenti in comunita' di recupero;
          5) i riceventi di trapianti organo-parenchimali.
          5.  Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione
          alla  spesa  sanitaria  le   prestazioni   di   diagnostica
          strumentale  e  di  laboratorio,  e  le  altre  prestazioni
          specialistiche  richieste  nell'ambito  di   interventi   e
          campagne  di  prevenzione  collettiva  autorizzati con atti
          formali  delle  regioni.  Le  predette   prestazioni   sono
          parimenti  esenti  quando  derivino  da obblighi di legge o
          siano   disposte    nel    prevalente    interesse    della
          collettivita'.
          6.1.  I  cittadini  appartenenti  ad  una  delle  categorie
          sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa
          per  la  generalita'  delle  prestazioni   sanitarie,   con
          esclusione  comunque  dei farmaci diversi da quelli inclusi
          nel prontuario:
          a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla  1a
          alla 5a;
          b)  invalidi  per  lavoro con una riduzione della capacita'
          lavorativa superiore ai due terzi; c) invalidi per servizio
          appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a;
          d)  invalidi  civili  con  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa superiore ai due terzi;
          e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
          9.  ciechi  e  sordomuti  indicati,  rispettivamente, dagli
          artt. 6 e 7, L. 2 aprile 1968, n. 482.
          2.  I  cittadini  appartenenti  ad  una   delle   categorie
          sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa
          sanitaria,  limitatamente  alle  prestazioni correlate alla
          patologia invalidante, con esclusione comunque dei  farmaci
          diversi da quelli inclusi nel prontuario:
          a)  invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a
          alla 8a;
          b) invalidi per lavoro con una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa inferiore ai due terzi;
          c)   infortunati   sul   lavoro   o   affetti  da  malattie
          professionali;
          d) invalidi per servizio appartenenti alle categorie  dalla
          6a alla 8a.
          7.1.  L'accertamento delle forme morbose di cui al presente
          decreto deve essere operato esclusivamente nelle  strutture
          universitarie  o  nelle  strutture sanitarie ospedaliere ed
          ambulatoriali   a   gestione   diretta   o    convenzionate
          obbligatoriamente.  Dette strutture provvedono, altresi', a
          fornire alla valutazione dei medici curanti  gli  indirizzi
          diagnostici e terapeutici che si riconnettono alle suddette
          forme morbose.
          2.  L'attestato  di  esenzione  e'  rilasciato dalla unita'
          sanitaria locale sulla base  della  certificazione  redatta
          dalle  strutture di   cui al comma 1 o della documentazione
          attestante l'appartenenza ad una  delle  categorie  contem-
          plate dall'art. 6.
          3.  L'attestato  di  esenzione  deve  indicare, sia pure in
          forma codificata, la patologia che da' luogo  all'esenzione
          o  l'appartenenza  ad una delle categorie indicate all'art.
          6.
          4.   La  ricetta  non  puo'  contenere  contestualmente  la
          prescrizione di farmaci esenti ai sensi deŒpresente decreto
          e di farmaci non esenti.   Analoga  procedura  deve  essere
          osservata per le richieste di prestazioni diagnostiche e di
          altre   prestazioni  specialistiche  esenti  ai  sensi  del
          presente decreto con altre prestazioni non esenti.
          8.1. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto   si   applicano   le   disposizioni   del  decreto
          ministeriale 24 maggio 1989.
          2. Le regioni, entro il termine di due mesi dalla  data  di
          entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  attuano  un
          programma di revisione generalizzata  delle  esenzioni  per
          forme  morbose  in  atto  alla  stessa  data  attraverso le
          strutture previste dall'art. 7.
          3. Le attestazioni di esenzione gia' rilasciate  alla  data
          di pubblicazione del presente decreto e riferite alle forme
          morbose  e  alle  altre  situazioni  soggettive contemplate
          dagli articoli 1, 3, 4 e 6 del decreto medesimo  conservano
          la  loro  efficacia  fino  al termine indicato al comma 2 o
          alla loro  eventuale  scadenza  ove  anteriore  al  termine
          stesso,  alla  condizione  che  rechino l'indicazione della
          forma morbosa o della situazione soggettiva che  da'  luogo
          all'esenzione.  Se  prive  di tale indicazione, le medesime
          attestazioni devono essere convalidate  entro  la  data  di
          entrata  in vigore del presente decreto presso le strutture
          delle   unita'   sanitarie   locali,   sulla   base   della
          documentazione  sanitaria  acquisita agli atti della unita'
          sanitaria locale stessa o esibita dagli interessati.
          4. Le disposizioni di cui al presente  decreto  entrano  in
          vigore  il  trentesimo  giorno  a  decorrere  dalla data di
          pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana."
            - Si riporta Il testo dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400:
          "Art.  17 - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati
          regolamenti per disciplinare:
          a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o di atti aventi forza di legge, sempre che non  si  tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
          d)    l'organizzazione    ed    il    funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
          2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
          3.  Con  decreto  ministeriale  possono   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
          4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di Êregolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
          4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
          a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione  con  i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
          b) individuazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
          c)  previsione   di   strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
          d)  indicazione  e  revisione  periodica  della consistenza
          delle piante organiche;
          e)   previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali."
          Nota all'art. 1:
          -  Per  il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29
          aprile 1998, n. 124, vedi nota al titolo.