Art. 2.
   Individuazione delle condizioni di malattia e delle prestazioni

  1.   L'allegato   1,   che  forma  parte  integrante  del  presente
regolamento,  reca  l'elenco  delle  condizioni  e delle malattie che
danno  diritto  all'esenzione  dalla  partecipazione  al costo per le
prestazioni di assistenza sanitaria dallo stesso indicate.
  2.  Per  consentire  l'identificazione  univoca  delle condizioni e
delle  malattie  ai  fini  dell'esenzione e ferma restando la vigente
normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali dei soggetti
affetti,  a ciascuna malattia e condizione e' associato uno specifico
codice  identificativo.  Il codice si compone di otto cifre: le prime
tre  indicano  una  numerazione  progressiva  delle  malattie e delle
condizioni,    le   successive   cinque   corrispondono   al   codice
identificativo delle stesse secondo la classificazione internazionale
delle malattie "International Classification of Diseases-IX- Clinical
Modification  (ICD-9-CM)";  in  caso  di  condizioni non riferibili a
specifiche  malattie  riportate  dalla  suddetta  classificazione, il
codice identificativo si compone delle sole prime tre cifre.
  3.  Per  ciascuna  condizione  e  malattia  l'allegato  1 elenca le
prestazioni  di assistenza sanitaria appropriate ai fini del relativo
monitoraggio  e  della prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Tali
prestazioni  sono  da  erogarsi  in esenzione dalla partecipazione al
costo agli eventi diritto ai sensi dell'articolo
  4.  Nell'allegato  1  sono  altresi'  indicate  le  prestazioni  di
assistenza  sanitaria  da  erogarsi  agli aventi diritto in regime di
esenzione  dal pagamento della quota fissa, ai sensi dell'articolo 3,
comma   9,   del   decreto  legislativo  n.  124/1998,  e  successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 2:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
          "Art.   3  (Modalita'  di  partecipazione  al  costo  delle
          prestazioni) - 1. Le modalita' di partecipazione  al  costo
          da  parte  degli assistiti non esenti per le prestazioni di
          cui all'articolo 2,  comma  1,  si  applicano  a  decorrere
          dall'introduzione   del  sistema  di  partecipazione  e  di
          esenzione correlato alla situazione  economica  del  nucleo
          familiare,  ai  sensi dell'articolo 4, e comunque a partire
          dal 10 gennaio 2000.
          2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo
          8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537,  e'  dovuta  una  partecipazione al costo pari a 3.000
          lire per ricetta, per prescrizione  di  una  confezione,  e
          pari  a  6.000  lire  per ricetta, per prescrizioni di piu'
          confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui  al
          citato  articolo  8,  comma  10,  lettera b), e' dovuta una
          partecipazione al costo pari al 50% del prezzo  di  vendita
          al  pubblico  dagli  assistiti  parzialmente esentati e non
          esentati  dalla  partecipazione  ai  sensi  del  successivo
          articolo  4.  I  farmaci  collocati  nella classe di cui al
          citato articolo 8, comma 10,  lettera  c),  sono  a  totale
          carico  dell'assistito. E' abrogato l'articolo 1, comma 42,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
          3.  Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e
          di laboratorio e per le  altre  prestazioni  specialistiche
          erogate    in    regime   ambulatoriale   e'   dovuta   una
          partecipazione al costo pari ali' 85% della  corrispondente
          tariffa  determinata  dalla  regione  di  appartenenza  del
          soggetto erogatore, fino ad un importo massimo di spesa  di
          100.000  lire  per  singola  ricetta, fermo restando quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge  25  gennaio
          1990, n.8 e successive modificazioni. Per gli assistiti che
          hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo
          4,  comma  5, e' dovuta una partecipazione al costo pari al
          70% della corrispondente tariffa fino ad un importo massimo
          di spesa per singola ricetta pari a 60.000 lire. Le regioni
          ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa per  le
          ricette  contenenti accorpamenti per profilo di trattamento
          di due o piu' prestazioni  eventualmente  definiti  livello
          regionale  e  provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 2
          del decreto ministeriale 22 luglio 1996,  pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1996 n. 216. Al fine di
          procedere   al   graduale   superamento   dei   limiti   di
          prescrivibilita' per ricetta di cui alla legge  25  gennaio
          1990, n. 8 e successive modificazioni, di razionalizzare la
          spesa,  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di
          semplificare  l'acceso  alle  prestazioni  da  parte  degli
          assistiti,  nonche'  di ridurre la spesa a loro carico e di
          promuovere   l'utilizzo   dei   percorsi   diagnostici    e
          terapeutici, il Ministro della sanita' con proprio decreto,
          ai  sensi  dell'articolo  59,  comma,  50  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  individua  i  criteri   per   la
          sperimentazione   di   forme  agevolate  di  erogazione  di
          pacchetti di prestazioni predefiniti a fronte  di  determi-
          nate  condizioni  cliniche,    identificati  sulla base dei
          percorsi,  consentendo  la  prescrivibilita'  in   un'unica
          ricetta  di  prestazioni afferenti a branche specialistiche
          diverse, prevedendo la ridefinizione in aumento del  valore
          del limite massimo di spesa per ricetta.
          4.  Per  ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad
          accertamenti diagnostici,  e  quindi  con  l'esclusione  di
          quelli   individuati   nell'allegato   1   e'   dovuta  una
          partecipazione forfetaria pari  a  150.000  lire;  per  gli
          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  5,  tale partecipazione e' pari a
          75.000 lire.
          5.  Per le prestazioni di assistenza termale e' dovuta  una
          partecipazione  al  costo  pari al 75% della corrispondente
          tariffa  determinata  dalla  regione  di  appartenenza  del
          soggetto  erogatore, fino ad un massimo di spesa di 200.000
          lire per prescrizione; per gli assistiti che hanno  diritto
          all'esenzione  parziale  ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
          il limite massimo di  spesa  per  prescrizione  e'  pari  a
          100.000 lire.
          6.      Per  le  prestazioni  di  assistenza  riabilitativa
          extraospedaliera  erogate  in  regime  semi-residenziale  e
          residenziale,  e'  dovuta  una  partecipazione  forfetaria,
          differenziata in base al costo delle diverse  modalita'  di
          erogazione,  fissata  dalle  regioni, fino ad un massimo di
          spesa di 80.000 lire a settimana.  Per  gli  assistiti  che
          hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo
          4,  comma  5, tale limite massimo di spesa e' pari a 40.000
          lire. La partecipazione non puo' comunque essere  inferiore
          a 20.000 lire a settimana. Per le prestazioni di assistenza
          riabilitativa    extraospedaliera    semi-residenziale    e
          residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale
          per  acuti  erogate  in  favore  di  soggetti  direttamente
          inviati da ospedali per acuti la partecipazione e' dovuta a
          decorrere  dal  60 giorno di assistenza. Per le prestazioni
          di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in re-
          gime   domiciliare   e   ambulatoriale   e'   dovuta    una
          partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un
          massimo  di  spesa  di  20.000  lire  per giornata; per gli
          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
          dell'articolo 4, comma 5, tale limite massimo di  spesa  e'
          pari  a  10.000  lire.  La partecipazione non puo' comunque
          essere inferiore a  6.000  lire  per  giornata.  Il  valore
          massimo  della  partecipazione  alla spesa mensile non puo'
          essere superiore a 100.000 lire e, per  gli  assistiti  che
          hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo
          4, comma 5, a lire 60.000.
          7.  Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso
          non   seguite   da   ricovero,   effettuabili   in   regime
          ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali
          non si  riscontra  carattere  di  emergenza  o  urgenza  le
          regioni  possono  fissare  una  partecipazione  al costo in
          relazione alle prestazioni  erogate,  fino  ad  un  importo
          massimo  di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che
          hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo
          4, Comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari  a  60.000
          lire.
          8.  La partecipazione al costo da parte degli assistiti non
          esenti, per le prestazioni di cui  al  comma  3,  non  puo'
          comunque  essere  inferiore  a  6.000 lire per ricetta; gli
          importi dovuti per ricetta si arrotondano,  per  eccesso  o
          per difetto, alle 500 lire.
          9.  Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione al
          costo delle prestazioni ai sensi degli articoli 4 e 5, sono
          tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta
          pari a 3.000 lire per la prescrizione di una confezione  di
          farmaci  e  di  6.000  lire  per  le  prescrizione  di piu'
          confezioni di farmaci. Dalla data di entrata in vigore  dei
          regolamenti  di cui all'articolo 5 del presente decreto, il
          limite massimo di prescrivibilita' di sei pezzi, di cui  al
          secondo  periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23
          dicembre 1994, n.  724, si applica ai farmaci destinati  al
          trattamento   delle   patologie   indicate   negli   stessi
          regolamenti. La quota fissa per ricetta non e'  dovuta  per
          le  prescrizioni  relative  alle prestazioni di diagnostica
          strumentale  e  di  laboratorio  e per le altre prestazioni
          specialistiche erogate in regime ambulatoriale  di  cui  al
          comma   3.  Per  le  prescrizioni  relative  alle  restanti
          tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5,  6  e  7  la
          quota  fissa  dovuta  dagli  assistiti totalmente esenti e'
          pari a 6.000 lire.
          10. Entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i
          direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali ed
          ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia
          della  disciplina  regionale,  il  tempo  massimo  che puo'
          intercorrere tra la data della richiesta delle  prestazioni
          di  cui ai commi 3 e 4 e l'erogazione della stessa. Di tale
          termine e'  data  comunicazione  all'assistito  al  momento
          della presentazione della domanda della prestazione nonche'
          idonea  pubblicita'  a  cura delle aziende unita' sanitarie
          locali ed ospedaliere.
          1.1.  In  caso  di  mancata  definizione,  da  parte  delle
          regioni,  dei criteri e delle modalita' di cui al comma 10,
          il Ministro della  sanita'  vi  provvede,  previa  diffida,
          tenendo  conto  dell'interesse  degli utenti, della realta'
          organizzativa delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  ed
          ospedaliere  della  regione,  della media dei tempi fissati
          dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a
          determinare il tempo massimo  di  cui  al  comma  10  entro
          trenta     giorni    dall'efficacia    del    provvedimento
          ministeriale. Le determinazioni  del  Ministro  cessano  di
          avere   effetto   al   momento  dell'esercizio  dei  poteri
          regionali di cui al comma 10.
          12. Le regioni disciplinano, anche mediante  l'adozione  di
          appositi   programmi,   il   rispetto  della  tempestivita'
          dell'erogazione delle predette prestazioni nel rispetto dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
          a) assicurare all'assistito la  effettiva  possibilita'  di
          vedersi    garantita    l'erogazione    delle   prestazioni
          nell'ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi
          di razionalizzazione della domanda, nonche' interventi tesi
          ad  aumentare  i  tempi   di   effettivo   utilizzo   delle
          apparecchiature  e  delle  strutture,  ad  incrementare  la
          capacita' di offerta delle aziende eventualmente attraverso
          il ricorso all'attivita' libero-professionale  intramuraria
          ovvero  a  forme di remunerazione legate al risultato anche
          ad integrazione di quanto gia' previsto dai vigenti accordi
          nazionali  di  lavoro,  nonche'  a  garantire   l'effettiva
          corresponsabilizzazione    di    sanitari    dipendenti   e
          convenzionati;
          b)   prevedere,   anche   sulla   scorta   dei    risultati
          dell'attivita' di vigilanza e controllo di cui all'articolo
          32,  comma  9  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, idonee
          misure da adottarsi nei confronti  del  direttore  generale
          dell'azienda   unita'   sanitaria   locale  o  dell'azienda
          ospedaliera in  caso  di  reiterato  mancato  rispetto  dei
          termini  individuati  per l'erogazione delle prestazioni ai
          sensi del comma 10;
          c)  imputare  gli  eventuali  maggiori  oneri derivanti dal
          ricorso  all'erogazione  delle  prestazioni  in  regime  di
          attivita'  libero-  professionale intramuraria alle risorse
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   30
          dicembre   1992,  n.  502  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento
          finanziario a carico dello Stato;
          d) prevedere correzioni  al  regime  di  partecipazione  al
          costo  come  definito  nei  commi  3  e 4 secondo i criteri
          desumibili dal comma 13.
          13. Fino all'entrata in vigore delle  discipline  regionali
          di  cui  al  comma  12,  qualora l'attesa della prestazione
          richiesta  si  prolunghi  oltre  il  termine  fissato   dal
          direttore  generale ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito
          puo' chiedere che la  prestazione  venga  resa  nell'ambito
          dell'attivita' libero-professionale intramuraria, ponendo a
          carico dell'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza
          e  dell'azienda  unita'  sanitaria locale nel cui ambito e'
          richiesta la prestazione, in misura eguale,  la  differenza
          tra  la  somma  versata a titolo di partecipazione al costo
          della prestazione  e  l'effettivo  costo  di  quest'ultima,
          sulla  scorta  delle  tariffe vigenti. Nel caso l'assistito
          sia esente dalla predetta partecipazione  l'azienda  unita'
          sanitaria   locale   di  appartenenza  e  l'azienda  unita'
          sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione
          corrispondono,  in  misura  eguale,  l'intero  costo  della
          prestazione.  Agli  eventuali  maggiori oneri derivanti dal
          ricorso  all'erogazione  delle  prestazioni  in  regime  di
          attivita'  libero-professionale  intramuraria  si fa fronte
          con  le  risorse  di  cui  all'articolo  13   dei   decreto
          legislativo   30   dicembre   1992,  n.  502  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, con  conseguente  esclusione
          di ogni intervento finanziario a carico dello Stato.
          14. Il direttore generale dell'azienda sanitaria vigila sul
          rispetto  delle  disposizioni  adottate  in  attuazione del
          comma  12  e  di  quelle  del  comma  13,  anche  al   fine
          dell'esercizio     dell'azione     disciplinare     e    di
          responsabilita' contabile nei  confronti  dei  soggetti  ai
          quali   sia   imputabile   la   mancata   erogazione  della
          prestazione nei confronti dell'assistito.
          15. L'utente che non  si  presenti  ovvero  non  preannunci
          l'impossibilita'  di  fruire della prestazione prenotata e'
          tenuto,  ove  non  esente,  al  pagamento  della  quota  di
          partecipazione al costo della prestazione.
            -  Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 68 della
          legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di  finanza  pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
          "2.  L'ultimo  periodo  del comma 9 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  29  aprile  1998  n.  124  e'  sostituito  dai
          seguenti:  1a  quota fissa per ricetta non e' dovuta per le
          prescrizioni  relative  alle  prestazioni  di   diagnostica
          strumentale  e  di  laboratorio  e per le altre prestazioni
          specialistiche erogate in regime ambulatoriale  di  cui  al
          comma   3.  Per  le  prescrizioni  relative  alle  restanti
          tipologie  di  prestazioni  di  cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la
          quota fissa dovuta dagli  assistiti  totalmente  esenti  e'
          pari a 6.000 lire"."