Art. 3.
     Modalita' di prescrizione e di erogazione delle prestazioni

  1.  La  prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla
partecipazione  al  costo  ai  sensi  del  presente  regolamento reca
l'indicazione  delle  prime tre cifre del codice identificativo delle
condizione  o  della  malattia,  come  risultanti  dall'attestato  di
esenzione.
  2. Fermi restando i limiti di prescrivibilita' di cui alla legge 25
gennaio  1990, n. 8, e successive modificazioni, ciascuna ricetta non
puo'  contestualmente recare la prescrizione di prestazioni erogabili
in  regime  di  esenzione  dalla partecipazione ai sensi del presente
regolamento  e  di  altre  prestazioni  non  erogabili  in  regime di
esenzione.
  3.  La  prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla
partecipazione  ai  sensi  del  presente  regolamento  e'  effettuata
secondo  criteri  di  efficacia  e  di  appropriatezza  rispetto alle
condizioni  cliniche  individuali  e  nel  rispetto delle indicazioni
riportate nell'allegato 1.
 
          Nota all'art. 3:
            -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'articolo 1 del
          decreto legge 25 novembre  1989  n.  382  convertito  nella
          legge 25 gennaio 1990,n.8:
          "3.  Le  prescrizioni  di  prestazioni  relative  a branche
          specialistiche diverse devono essere formulate  su  ricette
          distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad
          un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno
          eccezione    le    prestazioni   di   medicina   fisica   e
          riabilitazione  incluse  nel  decreto  del  Ministro  della
          sanita'   22   luglio   1996,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del  14  settembre
          1996,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che
          recano l'indicazione  del  ciclo,  per  le  quali  ciascuna
          ricetta  puo'  contenere  fino  a  tre cicli fatte salve le
          specifiche patologie  che  sono  individuate  con  apposito
          decreto  del  Ministro  della  sanita', previo parere delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia."