Art. 4. Riconoscimento del diritto all'esenzione 1. L'azienda unita' sanitaria locale di residenza dell'assistito riconosce il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, ai sensi del presente regolamento, sulla base della certificazione attestante la specifica condizione o malattia, come definita all'articolo 2. La certificazione deve essere rilasciata dai presidi delle aziende unita' sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, o da istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea. 2. L'azienda unita' sanitaria locale rilascia a ciascun assistito avente diritto, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica, un attestato di esenzione, che reca in forma codificata l'indicazione della condizione o della malattia per la quale e' riconosciuto il diritto all'esenzione. In caso di accertamento di piu' malattie o condizioni individuate dall'articolo 2 del presente regolamento l'azienda unita' sanitaria locale rilascia al soggetto avente diritto un unico attestato di esenzione che reca l'indicazione in forma codificata di tutte le malattie o condizioni per le quali e' riconosciuto il diritto all'esenzione. 3. Le regioni, sulla base di linee guida definite dal Ministro della sanita', fissano, per le condizioni di malattia per le quali e' prevedibile risoluzione, la validita' temporale massima dell'attestato.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 4 del decreto legislativo 502/92: Ê12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'."