Art. 6.
                            Aggiornamento

  1.  Il  presente  regolamento e' aggiornato secondo quanto previsto
dall'articolo  59, comma 50, lettera f) della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  con  riferimento  allo  sviluppo dei percorsi diagnostici e
terapeutici  di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, nonche' all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
 
          Note all'art. 6:
                -  Si  riporta il testo del comma 50 dell'articolo 59
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
          "50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del sistema
          della  partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative
          esenzioni, nonche' di evitare l'utilizzazione impropria dei
          diversi regimi di erogazione delle  prestazioni  sanitarie,
          il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          competenti Commissioni  parlamentari  e  le  organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative, nonche' il Garante
          per la protezione dei dati personali  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  di  riordino,  con  decorrenza  1 maggio 1998,
          della partecipazione alla  spesa  e  delle  esenzioni,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a)  il  Servizio  sanitario  nazionale garantisce la tutela
          della salute e l'accesso  ai  servizi  alla  totalita'  dei
          cittadini senza distinzioni individuali o sociali;
          b)   nell'ambito  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,
          efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del  Fondo
          sanitario  nazionale, sono individuate, anche in rapporto a
          linee  guida   e   percorsi   diagnostico-terapeutici,   le
          prestazioni  la  cui  fruizione e' subordinata al pagamento
          diretto, da parte dell'utente, di  una  quota  limitata  di
          spesa;
          c)   sono   escluse  dalla  partecipazione  alla  spesa  le
          prestazioni rientranti in programmi,  anche  regionali,  di
          prevenzione  e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina
          generale e di pediatria di  libera  scelta,  i  trattamenti
          erogati   in  regime  di  ricovero  ordinario,  nonche'  le
          prestazioni di cui alla lettera f);
          d) l'esenzione  dei  cittadini  dalla  partecipazione  alla
          spesa  e'  stabilita in relazione alla sostenibilita' della
          stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle  condizioni
          economiche,  del nucleo familiare, dell'eta' dell'assistito
          e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari
          patologie;
          e) la condizione economica che da' diritto all'esenzione e'
          definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto  conto
          di  elementi di reddito e di patrimonio determinati in base
          ai criteri stabiliti dai decreti legislativi  previsti  dal
          comma   51   del   presente  articolo,  in  relazione  alla
          composizione qualitativa  e  quantitativa  della  famiglia,
          prescindendo  dalla posizione del capo famiglia rispetto al
          lavoro e superando la discriminazione fra persone in  cerca
          di  prima occupazione e disoccupati; e' prevista l'adozione
          di  fattori  correttivi  volti   a   favorire   l'autonomia
          dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei
          che  comprendono  al  loro  interno  individui  con elevati
          bisogni di assistenza;
          f) l'esenzione per patologie  prevede  la  revisione  delle
          forme  morbose che danno diritto all'esenzione delle corre-
          late prestazioni di assistenza  sanitaria,  farmaceutica  e
          specialistica,     ivi     comprese    quelle    di    alta
          specializzazione,  in  particolare   quando   trattasi   di
          condizioni  croniche  e/o  invalidanti; specifiche forme di
          tutela sono garantite alle  patologie  rare  e  ai  farmaci
          orfani.   All'attuazione  delle  disposizioni  del  decreto
          legislativo si provvede con regolamento del Ministro  della
          sanita'  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
          g) la partecipazione alla spesa, in  quanto  rapportata  al
          costo  delle  prestazioni  erogate,  e'  definita  anche in
          relazione  alla  revisione   dei   sistemi   tariffari   di
          remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
          h)  la  revisione della partecipazione alla spesa e del re-
          gime delle esenzioni e'  effettuata  senza  maggiori  oneri
          complessivi  a  carico degli assistiti, garantendo comunque
          un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;
          i)  e'  promossa  la  responsabilita'   finanziaria   delle
          regioni,  delle province autonome e delle aziende sanitarie
          nella gestione del sistema di partecipazione alla  spesa  e
          del  regime  delle  esenzioni,  anche  prevedendo l'impiego
          generalizzato, nell'ambito di progetti  concordati  con  le
          regioni  e  le province autonome, di una tessera sanitaria,
          valida  sull'intero  territorio  nazionale  e  utilizzabile
          nell'ambito    della    Rete   unitaria   delle   pubbliche
          amministrazioni,  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge
          30  luglio  1996,  n. 400, nel rispetto della normativa sul
          trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  legge  31
          dicembre  1996,  n.  675  e alla legge 31 dicembre 1996, n.
          676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle rel-
          ative norme di attuazione;
          l) e' assicurata, anche con la previsione  di  uno  o  piu'
          regolamenti  emanati  a  norma  dell'articolo  17, comma 2,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  la  semplificazione
          delle   procedure   di   prescrizione   e  pagamento  della
          partecipazione, nonche' di riconoscimento e verifica  delle
          esenzioni,  anche  attraverso l'utilizzazione della tessera
          sanitaria di cui alla lettera i)."
            -  Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 1 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662:
          "28. Allo  scopo  di  assicurare  l'uso  appropriato  delle
          risorse  sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni,
          i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le
          proprie autonome decisioni tecniche a percorsi  diagnostici
          e  terapeutici,  cooperando  in  tal modo al rispetto degli
          obiettivi di spesa. I percorsi  diagnostici  e  terapeutici
          sono  individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro
          della  sanita',  avvalendosi  dell'istituto  superiore   di
          sanita',  sentite  la Federazione nazionale dell'ordine dei
          medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri  e   le   societa'
          scientifiche interessate, acquisito il parere del Consiglio
          superiore di sanita'. Il Ministro della sanita' stabilisce,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, gli  indirizzi  per  l'uniforme  applicazione  dei
          percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in
          caso  di  mancato  rispetto  dei  protocolli  medesimi, ivi
          comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti
          dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.