Art. 6. Aggiornamento 1. Il presente regolamento e' aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, lettera f) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del comma 50 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonche' di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali uno o piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalita' dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali; b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione e' subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa; c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonche' le prestazioni di cui alla lettera f); d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa e' stabilita in relazione alla sostenibilita' della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'eta' dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie; e) la condizione economica che da' diritto all'esenzione e' definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; e' prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza; f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle corre- late prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, e' definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati; h) la revisione della partecipazione alla spesa e del re- gime delle esenzioni e' effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui; i) e' promossa la responsabilita' finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle rel- ative norme di attuazione; l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu' regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonche' di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i)." - Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della sanita', avvalendosi dell'istituto superiore di sanita', sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le societa' scientifiche interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita'. Il Ministro della sanita' stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.