Art. 7.
                     Norme finali e transitorie

  1.  Le  aziende  unita' sanitarie locali provvedono a comunicare ai
medici  di  medicina  generale  ed  ai  pediatri  di  libera scelta i
contenuti  del  presente  regolamento  e  le  specifiche modalita' di
applicazione.
  2.  Entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
regolamento   le  aziende  unita'  sanitarie  locali  sottopongono  a
verifica  le  attestazioni  di esenzione gia' rilasciate ai sensi del
decreto ministeriale 1 febbraio 1991 e comunicano agli interessati la
conferma del diritto all'esenzione, la sua cessazione o l'esigenza di
ulteriori   accertamenti.   Nei   casi   di   conferma   del  diritto
all'esenzione  le azienda unita' sanitarie locali comunicano altresi'
le  prestazioni  fruibili in regime di esenzione dalla partecipazione
al  costo  ai  sensi  del  presente  regolamento.  Nei casi in cui la
conferma  del  diritto  all'esenzione  sia  subordinata  ad ulteriori
accertamenti,  i soggetti interessati hanno diritto alla fruizione in
esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni individuate
dal  decreto  ministeriale  1  febbraio  1991  per la specifica forma
morbosa  o  condizione,  fino  al  completamento degli accertamenti e
comunque  non  oltre  i  sessanta  giorni  successivi  alla  predetta
comunicazione dell'azienda.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma 4, le attestazioni di
esenzione  gia'  rilasciate  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  1
febbraio  1991  '  riferite  a  malattie  e  condizioni  non  incluse
nell'allegato 1 al presente regolamento, cessano di avere efficacia a
decorrere  dalla comunicazione dell'azienda unita' sanitaria locale e
comunque  non  oltre  il centoventesimo giorno dalla data di entra in
vigore  del  presente  regolamento.  Fino a tale data le attestazioni
danno   diritto   alla   fruizione   in  regime  di  esenzione  dalla
partecipazione  al  costo  delle relative prestazioni individuate dal
decreto ministeriale 1 febbraio 1991.
  4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma
1,  lettera  b),  del  decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le
attestazioni di esenzione gia' rilasciate per: Angioedema ereditario,
Dermatomiosite,    Pemfigo    e    penifigoidi,   Anemie   congenite,
Fenilchetonuria   ed   errori  congeniti  del  metabolismo,  Miopatie
congenite,  Malattia  di  Hansen,  Sindrome di Turner, Spasticita' da
cerebropatia  e  Retinite pigmentosa, danno diritto alla fruizione in
regime  di  esenzione  dalla  partecipazione  al costo delle relative
prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1 febbraio 1991.
  5.  Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate sulla
base  della  disciplina  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 6 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, anche per quanto riguarda
il trattamento dei dati personali.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 maggio 1999
                                  Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
    Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
    Registro n. 2 Sanita', foglio n. 75
 
          Note all'art. 7:
            -  Per  il testo del decreto ministeriale 1 febbraio 1991
          vedi le note al preambolo.
            -  Per il testo dell'articolo 5 del  decreto  legislativo
          29 aprile 1998, n. 124, vedi nota al titolo.
            -    Per il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo
          29 aprile 1998, n. 124, vedi nota all'art. 5.