IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 33, comma 1, della legge 24 aprile 1998,  n.  128,
recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  n.
95/26/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, relativa al  rafforzamento
della  vigilanza  prudenziale  in  tutto  il  settore   dei   servizi
finanziari, e, in particolare,  considerate  le  modifiche  apportate
alle direttive n. 77/780/CEE e n.  89/646/CEE,  in  materia  di  enti
creditizi; 
  Vista la direttiva n. 98/33/CE del Consiglio del  22  giugno  1998,
relativa all'accesso all'attivita' degli  enti  creditizi  e  al  suo
esercizio e, in particolare, l'articolo 1,  che  modifica  l'articolo
12, paragrafo 3, della direttiva n. 77/780/CEE; 
  Vista la direttiva n. 77/780/CEE  del  Consiglio  del  12  dicembre
1977, relativa all'accesso all'attivita' degli enti  creditizi  e  al
suo esercizio, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria; 
  Considerato che la citata direttiva n.  95/26/CE  e'  in  corso  di
recepimento per la parte relativa al rafforzamento della vigilanza in
materia di assicurazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 1999; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1999; 
  Sulla proposta dei Ministri per  le  politiche  comunitarie  e  del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  di  concerto
con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato  con  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito  denominato:  "testo
unico", e' inserita la seguente: 
  "dbis) ''COVIP'' indica  la  commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione;". 
  2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 del  testo  unico
e' aggiunta la seguente: 
  " l) ''autorita' competenti'' indica, a seconda  dei  casi,  uno  o
piu' fra le autorita' di vigilanza sulle  banche,  sulle  imprese  di
investimento,  sugli  organismi  di   investimento   collettivo   del
risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari". 
  3. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 del  testo  unico
e' aggiunta la seguente: 
  " m) ''Ministro del tesoro'' indica il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica". 
  4. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 del  testo  unico
e' aggiunta la seguente: 
  " h) ''stretti legami'': i rapporti tra una  banca  e  un  soggetto
italiano o estero che: 
    1) controlla la banca; 
    2) e' controllato dalla banca; 
  3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 
  4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno  al  20%
del capitale con diritto di voto; 
  5) e' partecipato dalla banca in misura  pari  almeno  al  20%  del
capitale con diritto di voto". 
  5. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico e'  aggiunto  il
seguente: 
  "  3.  La  Banca  d'Italia,  puo'  ulteriormente  qualificare,   in
conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione  di  stretti
legami  prevista  dal  comma  2,  lettera  h),  al  fine  di  evitare
situazioni di ostacolo  all'effettivo  esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza". 
 
    

          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.Nota al titolo:
            -    La direttiva  95/26/CE del  Consiglio del  29 giugno
          1995 reca:   "Direttiva del   Parlamento  europeo    e  del
          Consiglio   che    modifica  le  direttive  77/780/CEE    e
          89/646/CEE   relative agli enti   creditizi,  le  direttive
          73/239/CEE e 92/49/CEE  relative alle assicurazioni diverse
          dalle assicurazioni  sulla vita, le direttive  79/267/CEE e
          92/96/CEE  relative   alle  assicurazioni  sulla  vita,  la
          direttiva  93/22/CEE relativa  ai servizi  di  investimento
          e  la    direttiva  85/611/CEE    in  materia    di  taluni
          organismi  di investimento  collettivo in  valori mobiliari
          (o.i.c.v.m.)  al   fine   di   rafforzare  la     vigilanza
          prudenziale".
    Note alle premesse:
            -    L'art.    76    della    Costituzione  prevede   che
          l'esercizio  della funzione   legislativa    puo'    essere
          delegato    al    Governo   con determinazione  di principi
          e criteri  direttivi solo   per un   tempo limitato  ed  in
          relazione ad oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il   testo dell'art. 33,  comma    1,  della  legge  24
          aprile  1998, n.  128  (Disposizioni  per  l'adempimento di
          obblighi  derivanti  dalla appartenenza   dell'Italia  alle
          Comunita'  europee    (Legge  comunitaria 1995-1997), e' il
          seguente:
            "Art.  33 (Imprese finanziarie: criteri di  delega). - 1.
          Al fine di rafforzare la vigilanza  prudenziale in tutto il
          settore dei servizi finanziari,  il Governo  e' delegato  a
          emanare uno  o piu'  decreti legislativi  per  adeguare  ai
          principi e  alle  prescrizioni  della direttiva    95/26/CE
          del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  la normativa
          nazionale  delle imprese  finanziarie: banche,  societa' di
          intermediazione   mobiliare,  organismi    di  investimento
          collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione".
            -    La   direttiva 77/780/CEE   del   12   dicembre 1977
          reca:    ''Prima  direttiva  del  Consiglio  relativa    al
          coordinamento      delle      disposizioni     legislative,
          regolamentari   e amministrative   riguardanti    l'accesso
          all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio''.
            -   La direttiva  89/646/CEE del  15 dicembre  1989 reca:
          ''Seconda   direttiva   del   Consiglio   relativa       al
          coordinamento      delle      disposizioni     legislative,
          regolamentari   e amministrative   riguardanti    l'accesso
          all'attivita'   degli enti  creditizi  e il  suo  esercizio
          e  recante modifica della direttiva 77/780/CEE''.
            - La   direttiva 98/33/CE  del    22  giugno  1998  reca:
          ''Direttiva  del Parlamento   europeo e  del  Consiglio che
          modifica    l'art.  12    della  direttiva  77/780/CEE  del
          Consiglio  relativa  all'accesso  all'attivita'  degli enti
          creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8  e
          gli   allegati   II   e   III  della  direttiva  89/647/CEE
          relativa  al coefficiente   di   solvibilita' degli    enti
          creditizi   e l'art.  2  e l'allegato  II  della  direttiva
          93/6/CEE    del    Consiglio     relativa   all'adeguatezza
          patrimoniale   delle imprese  di investimento  e degli enti
          creditizi''. Se ne riporta il testo del relativo art. 1:
            "Art. 1.   - L'art. 12,   paragrafo  3,  della  direttiva
          77/780/CEE  e'  sostituito dal testo seguente:  ''Gli Stati
          membri possono concludere con  le autorita'  competenti  di
          Paesi  terzi   e con  le autorita'  o organi di  tali Paesi
          definite  al paragrafo  5 e al  paragrafo 5-bis accordi  di
          cooperazione  che   prevedano scambi d'informazioni  solo a
          condizione che  le informazioni comunicate beneficino    di
          garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno  equivalenti
          a  quelle previste dal presente articolo. Questo scambio di
          informazioni   deve   avere   lo   scopo   di   contribuire
          all'esecuzione  del  compito  di  vigilanza  da parte delle
          autorita' o organi suddetti.
            Se le  informazioni provengono da  un altro Stato membro,
          esse non possono    essere  diffuse    senza    l'esplicito
          accordo  delle   autorita' competenti che le  hanno fornite
          e, nel caso, soltanto   per gli scopi  per  i  quali  dette
          autorita' hanno dato il loro accordo.''".
            -  Il    decreto legislativo   1 settembre 1993,  n. 385,
          reca: "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia".
            -    Il decreto   legislativo 24   febbraio 1998,  n. 58,
          reca: "Testo  unico  delle    disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
            -  Per il titolo della citata  direttiva 95/26/CE si veda
          in nota al titolo.



    
           Note all'art. 1: 
            - Si riportano il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          legislativo n. 385/1993, modificato  dal  presente  decreto
          legislativo, nel testo vigente per effetto delle  modifiche
          da quest'ultimo introdotte. 
            Al fine di agevolare la comprensione del testo si ritiene
          opportuno riportare per intero il  contenuto  dell'articolo
          modificato: 
            "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel   presente   decreto
          legislativo l'espressione: 
            a)   ''autorita'   crecitizie''   indica   il    Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio, il 
          Ministro del tesoro e la Banca d'Italia; 
            b) ''banca'' indica l'impresa  autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
            c) ''CICR'' indica il Comitato interministeriale  per  il
          credito e il risparmio; 
            d) ''CONSOB'' indica  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
            dbis) ''COVIP'' indica la Commissione di vigilanza 
          sui fondi pensione; 
            e) ''ISVAP'' indica l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
               f) ''UIC'' indica l'Ufficio italiano dei cambi; 
            g) ''Stato comunitario'' indica  lo  Stato  membro  della
          Comunita' europea; 
            h) ''Stato extracomunitario'' indica lo Stato non 
          membro della Comunita' europea; 
            i) ''legge fallimentare'' indica il regio decreto 16 
          marzo 1942, n. 267; 
            l) ''autorita' competenti'' indica, a seconda  dei  casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
            m) ''Ministro del tesoro'' indica il Ministro del 
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
             2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
            a) ''banca italiana'': la banca  avente  sede  legale  in
          Italia; 
            b) ''banca comunitaria'': la banca avente sede  legale  e
          amministrazione centrale in un medesimo Stato 
          comunitario diverso dall'Italia; 
            c)  ''banca  extracomunitaria'':  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato extracomunitario; 
            d) ''banche autorizzate in Italia'': le banche italiane e
          le succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
            e)  ''succursale''  una  sede  che   costituisce   parte,
          sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          della banca; 
            f) ''attivita'  ammesse  al  mutuo  riconoscimento'':  le
          attivita' di: 
            1) raccolta di depositi o di altri fondi con 
          obbligo di restituzione; 
            2) operazioni di prestito  (compreso  in  particolare  il
          credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,  il
          factoring,  le  cessioni  di  credito  pro  soluto  e   pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"; 
               3) leasing finanziario; 
               4) servizi di pagamento; 
            5) emissione e gestione di mezzi di pagamento  (carte  di
          credito, "travellers cheques", lettere di credito); 
               6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
            7)operazioni  per  proprio  conto  o  per   conto   della
          clientela in: 
            strumenti  di  mercato  monetario   (assegni,   cambiali,
          certificati di deposito, ecc.); 
                cambi; 
                strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
                valori mobiliari; 
            8) partecipazione alle emissioni di titoli e  prestazioni
          di servizi connessi; 
            9)  consulenza  alle  imprese  in  materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
            10) servizi di intermediazione finanziaria del 
          tipo ''money broking''; 
     11) gestione o  consulenza  nella  gestione  di  patrimoni;  12)
     custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
               13) servizi di informazione commerciale; 
               14) locazione di cassette di sicurezza; 
            15) altre  attivita'  che,  in  virtu'  delle  misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
            g)  ''intermediari  finanziari'':  i  soggetti   iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106; 
            h) "stretti legami":  i  rapporti  tra  una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
               1) controlla la banca; 
               2) e' controllato dalla banca; 
            3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla  la
          banca; 
            4) partecipa al  capitale  della  banca  in  misura  pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto. 
            5) e' participato dalla banca in misura pari almeno 
          al 20% del capitale con diritto di voto. 
            3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare,  in
          conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione di
          stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di
          evitare  situazioni  di  ostacolo  all'effettivo  esercizio
          delle funzioni di vigilanza".